Una controversia legale riguardante una procedura di gara per laffidamento di lavori di manutenzione stradale di un comune è stata sollevata dalla parte ricorrente, la quale ha presentato un ricorso contro il provvedimento che ha modificato lesito provvisorio della gara.
La parte ricorrente ha contestato lesclusione di cinque concorrenti dalla procedura di gara, affermando che la loro esclusione è stata illegittima in quanto avrebbero potuto beneficiare del soccorso istruttorio. Ha inoltre sostenuto che non vi era unoggettiva impossibilità per le imprese escluse di indicare i costi della manodopera e degli oneri aziendali richiesti dallofferta economica.
Il Comune e limpresa controinteressata hanno difeso il provvedimento contestato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo unampia discussione, il T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, con sentenza del 18 marzo 2024, n. 1071, regolarmente ottemperata dal Comune resistente, che ha depositato le offerte inoltrate dalle cinque imprese escluse.
Nel corso del processo, sono state sollevate diverse questioni procedurali, tra cui linammissibilità di alcuni atti difensivi e lapplicazione delle sanzioni correlate, ma il Tribunale ha respinto tali eccezioni.
Il merito del ricorso è stato infine valutato, con la parte ricorrente che ha sostenuto lillegittimità dellesclusione delle imprese e limpresa controinteressata che ha contestato la fondatezza del ricorso.
Dopo unattenta valutazione delle argomentazioni presentate, il Tribunale ha rigettato il ricorso, sostenendo che non vi era unoggettiva impossibilità per le imprese escluse di indicare i costi richiesti e che il chiarimento reso dalla stazione appaltante non costituiva unammissione di tale impossibilità.
In conclusione, il ricorso è stato respinto e le spese legali sono state compensate.
La redazione di TuttoGare PA del 03/04/2024

