Procedura negoziata, non ammissibile il criterio dell’ordine cronologico dei primi cinque arrivati

Mar 22, 2024

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Procedura negoziata, non ammissibile il criterio dellordine cronologico dei primi cinque arrivati

Lordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con loggetto e con la finalità dellaffidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

E quanto ha stabilito Anac con il Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, rispondendo alla richiesta avanzata da un Comune della Bassa Sardegna.

LAmministrazione intendeva adottare, quale criterio di selezione dei cinque operatori da invitare alla procedura negoziata, quello dellordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in luogo dellestrazione, riservata dal nuovo Codice a casi eccezionali, al fine di garantire comunque laffidamento in tempi celeri.
Secondo Anac, il criterio cronologico, ossia lordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, costituisce al pari del sorteggio, unindividuazione casuale degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in quanto non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal nuovo Codice Appalti.

Tale criterio – scrive lAutorità -, al pari del sorteggio, non appare conforme alle norme, in quanto non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e di coerenza con loggetto e la finalità dellaffidamento, né appare conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, determinando un limite allaccesso alla procedura negoziata fondato essenzialmente su un criterio del tutto casuale e non coerente con la ratio delle predette norme.

Al pari del sorteggio – aggiunge Anac – potrebbe ritenersi ammissibile in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni previste dal Codice, ossia in presenza di situazioni eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi sopra indicati è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
LAutorità ha quindi sottolineato i rischi insiti nella scelta del criterio cronologico di arrivo della domanda ai fini in esame, legati essenzialmente a possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi collusivi tra gli stessi.

Fonte: ANAC del 21/03/2024