Il MIT con il parere del 26 febbraio 2024, n. 2318, ha risposto ad un quesito circa la possibilità di ricorrere ad un affidamento diretto per il quale il criterio di aggiudicazione non opera indicando nel capitolato tutte le specifiche tecniche di cui allart.131 del d.lgs. 36/2023.
Lart. 131, co. 5, del d.lgs. 36/2023 stabilisce inequivocabilmente che laffidamento dei servizi di emissione di buoni pasto avvenga esclusivamente tramite il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Tale disposizione si applica indipendentemente dal valore dellappalto e non ammette deroghe, nemmeno nel caso di affidamento diretto ai sensi dellart. 50, co. 1, lett. b) del medesimo decreto.
Tuttavia, in virtù del principio di semplificazione che caratterizza le procedure sotto-soglia, nel caso in cui il valore dellappalto sia inferiore alla soglia di € 140.000,00, è possibile ricorrere allaffidamento diretto. In questo contesto, il criterio di aggiudicazione dellofferta economicamente più vantaggiosa sarà comunque applicato, seguendo il principio del miglior rapporto qualità/prezzo indicato nellart. 131.
È importante sottolineare che, nonostante la flessibilità concessa dalle procedure sotto-soglia, la valutazione degli elementi qualitativi deve essere condotta in maniera informale. Tale approccio mira a semplificare il processo decisionale, tenendo conto delle finalità di snellimento delle procedure, anche quando si opta per laffidamento diretto.
Inoltre, è essenziale che nel capitolato siano dettagliate tutte le specifiche tecniche del servizio in conformità con lart. 131. Questo contribuirà a garantire la trasparenza del processo e a fornire agli operatori economici tutte le informazioni necessarie per formulare offerte competitive.
Da notare che, in questa fattispecie, la normativa si applica a un Ente non obbligato a ricorrere al Mepa, confermando la possibilità di adottare laffidamento diretto sotto il predetto limite di importo.
La redazione di TuttoGare PA del 08/03/2024

