Correzione dell’offerta da parte del RUP: quando è necessario?

Gen 29, 2024

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La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 358 del 10 gennaio 2024, riguarda una controversia relativa a un appalto per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato per enti regionali, con un importo a base dasta di 22,5 milioni di euro e una durata di tre anni. La società appellante, è stata esclusa dallappalto per aver presentato unofferta economicamente indeterminata e per non aver indicato alcuna cifra per gli oneri finanziari relativi alla categoria di lavoratori A1.

Il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia (TAR) ha respinto il ricorso, sostenendo che lerrore non era immediatamente riconoscibile e automaticamente emendabile. La società ha presentato un appello, contestando lerroneità della decisione del TAR e sostenendo che lamministrazione avrebbe potuto correggere lerrore.

La sentenza del Consiglio di Stato respinge lappello. Si stabilisce che lofferta della società conteneva una discrepanza tra le due tabelle che la componevano, e questa discrepanza era evidente. Inoltre, la società non è stata in grado di dimostrare in modo chiaro e immediato la natura dellerrore, attribuendolo a un malfunzionamento del software.

Il Consiglio di Stato sottolinea che, in presenza di una discrepanza così evidente, spettava alla società concorrente individuare e correggere autonomamente lerrore durante la fase di presentazione dellofferta. La corte respinge anche largomento della società secondo cui lamministrazione avrebbe dovuto applicare listituto della rettifica dufficio, sostenendo che tale rettifica richiederebbe una correzione sostitutiva della volontà dellofferente, il che non era ammissibile in questo caso.

Infine, la corte respinge largomento della violazione del soccorso procedimentale, affermando che lerrore non era immediatamente riconoscibile e che la società non ha fornito chiarimenti adeguati durante la procedura. La corte conclude che lappello è infondato e respinge la richiesta di riforma della decisione del TAR.

La redazione di TuttoGare PA del 29/01/2024