Quesito del Servizio Supporto Giuridico del MIT del 12 settembre 2023, n.2285
Quesito:
La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7862 del 21/08/2023 indica che, qualora gli operatori esterni abbiano agito per conto dellaffidataria come lavoratori autonomi, non si configura il subappalto. La Sentenza inoltre, richiamando la categoria dei prestatori dopera di cui allart. 2222 del codice Civile, di norma associata a chi compie unopera o unattività di tipo manuale, come per gli artigiani nello svolgimento di lavori, parrebbe consentire lapplicazione di tale fattispecie anche nellambito di questi ultimi, non limitandola ai soli beni e servizi. Tutto ciò premesso si chiede se, nellambito del nuovo Codice, possa non essere configurato come subappalto lo svolgimento di prestazioni di lavoro prevalentemente proprio e con limpiego esclusivamente dei mezzi strettamente strumentali allesecuzione dellopera, rese da un lavoratore autonomo non qualificato come imprenditore ai sensi dellart. 2082 c.c., a favore di una ditta aggiudicataria di un appalto di lavori.
Risposta aggiornata
E utile evidenziare che: Il subappalto è il contratto con il quale lappaltatore affida a terzi lesecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dallappaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare. Pertanto perchè possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i presupposti di legge sopra richiamati.
Fonte: Servizio Contratti Pubblici del MIT del 18/01/2024

