Non si può aggiudicare un appalto senza certificazioni. Nelle verifiche non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni
Può unAmministrazione aggiudicare una gara dappalto anche senza aver acquisito e verificato tutta la certificazione in possesso delle varie banche dati sulloperatore economico aggiudicatario avvalendosi del silenzio assenso? In altre parole, se entro 30 giorni dallattivazione dei controlli non sono giunte risposte, si può procedere come se i requisiti fossero stati acquisiti? E questo il quesito posto ad Anac da parte di due importanti stazioni appaltanti, una grande regione del Nord Italia, e una Direzione generale del Ministero Infrastrutture. La risposta dellAutorità, in base al nuovo Codice dei Contratti e alla giurisprudenza in vigore, è stata negativa.
La stazione appaltante non può, in questo caso, avvalersi del silenzio-assenso, e dare per acquisite le verifiche trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Con un doppio parere di funzione consultiva, il n. 57/2023 e il 57-bis/2023, Anac ha ricordato che dal 1° gennaio 2024, entrerà in vigore lE-Procurement e la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati. Nel frattempo, occorre richiedere lattestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici, e aspettare che tale certificazione arrivi.
Spesso ciò richiede un tempo lungo o addirittura indefinito posto che, talvolta, il certificato non viene acquisito per mancata risposta da parte degli enti competenti, scrivono ad Anac le amministrazioni interessate. Sarebbe utile poter procedere con laggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando listituto del silenzio-assenso (l.n. 241/1990). Le amministrazioni hanno chiesto, inoltre, allAutorità, se sia consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite.
Anac ha risposto che, in base alla legislazione attuale, laggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo allaggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata lesecuzione in via di urgenza. La norma richiede, quindi, espressamente – ai fini dellaggiudicazione dellappalto e della stipula del relativo contratto – che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dallaggiudicatario.
Fino alla completa operatività del sistema che scatterà dal 1° gennaio scrive Anac -, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fascicolo virtuale.
Dunque, nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti effettuano le verifiche di competenza. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo allofferente, viene disposta laggiudicazione, che è immediatamente efficace. Solo allesito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo allaggiudicatario ai fini dellaggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto.
Pertanto, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e leventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata.
Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate.
Pro futuro, Anac ricorda comunque che, in base al nuovo Codice Appalti, dal 1° gennaio 2024 lomissione di informazioni richieste, il rifiuto o lomissione di attività necessarie a garantire linteroperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale.
Fonte: ANAC del 05/12/2023

