Le offerte nelle gare pubbliche sono suscettibili di interpretazione al fine di individuare l’esatta volontà dell’offerente

Nov 13, 2023

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La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara e laffidamento del servizio ad altro operatore.

In sintesi, la ricorrente sostiene di aver indicato nellofferta economica – in termini percentuali – non il ribasso, ma il prezzo, con la conseguenza che male avrebbe fatto la stazione appaltante a pretendere la giustificazione di un ribasso del 72% (ribasso in alcun modo giustificabile), anziché un prezzo pari al 72% della base dasta, così come essa ha inteso offrire.

Il modello di presentazione dellofferta economica predisposto dalla stazione appaltante recava la dicitura prezzo , ma il campo del modulo informatico consentiva linserimento di sole due cifre.

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 10/11/2023, n. 664 accoglie il ricorso:

4.1. Passando al merito, il ricorso è fondato, come già rilevato in sede cautelare, sia pure – in quella fase – a un esame necessariamente sommario.

4.2. Va, infatti, considerato che le offerte nelle gare pubbliche, al pari di qualunque atto negoziale, sono suscettibili di interpretazione al fine di individuare lesatta volontà dellofferente, con la conseguenza che sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali rilevabili ictu oculi (cfr., ex plurimis, T.A.R. Valle dAosta, sentenza n. 25/2022).

In unottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica va consentito al concorrente di emendare lerrore ostativo immediatamente percepibile (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 9415/2022), specie se generato da clausole della lex specialis non precise.

4.3.1. Nel caso di specie il modello di presentazione dellofferta economica predisposto dalla stazione appaltante recava la dicitura prezzo ed è indubbio che prezzo significhi corrispettivo proposto per eseguire il servizio oggetto dellappalto. È ben vero che il campo del modulo informatico consentiva linserimento di sole due cifre, ma non è irragionevole la conclusione cui è giunta la società …. S.r.l. che le due cifre da inserire corrispondessero al prezzo in percentuale rispetto alla base dasta che si intendeva offrire.

4.3.2. Daltro canto, è la stessa entità della cifra indicata, ovverosia 72% (su una base dasta peraltro piuttosto esigua: €uro 100.000,00, IVA esclusa), a rendere palese che non poteva trattarsi del ribasso, a meno di non ipotizzare unofferta inevitabilmente in perdita, e che dunque quel dato non poteva che riferirsi al corrispettivo di esecuzione dellappalto (il prezzo, per lappunto).

4.4. Al contempo – contrariamente a quanto sostenuto dai contraddittori – quale fosse la reale volontà della ricorrente sulla quale si è innestato lerrore ostativo è evidente: offrire un prezzo corrispondente al 72% di quello indicato nella lettera dinvito. Dunque con un elementare calcolo risulta che il ribasso offerto è il 28%.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/11/2023 di Roberto Donati