La previsione di una soglia di sbarramento è finalizzata a fissare un livello qualitativo al di sotto del quale l’offerta non può essere presa in considerazione

Ott 19, 2023

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Lunica concorrente in gara raggiungeva un punteggio tecnico inferiore alla soglia di sbarramento prevista dal disciplinare, sicché la stazione appaltante decideva di non procedere allaggiudicazione per mancanza di offerte valide.

Avverso il provvedimento veniva proposto ricorso deducendo che lamministrazione aveva mutato in corso di procedura le regole valutative; che la ricorrente aveva diritto a un punteggio ben più elevato di quello assegnatole, considerato del resto che lofferta aveva ottenuto la sufficienza in quasi tutti i criteri valutativi e che andava applicata preventivamente la cd. riparametrazione dei punteggi.

La ricorrente chiedeva laccertamento del proprio diritto allaggiudicazione della gara, ma il Tar respingeva il ricorso.

Consiglio di Stato, Sez. V, 18/10/2023, n. 9075 respinge anche lappello, ricordando come il senso della previsione di una soglia di sbarramento sia proprio quello di fissare un livello qualitativo al di sotto del quale lofferta non può essere presa in considerazione (anche in caso di unica offerta):

In tale contesto, la questione che si pone è essenzialmente quella dellordine – temporale e concettuale – in cui tali tre passaggi, od operazioni, debbano procedere: in particolare, ci si chiede se la valutazione circa il superamento della soglia di sbarramento debba avvenire prima o dopo la (prima) riparametrazione, e cioè lattribuzione del valore massimo per criterio al miglior punteggio conseguito.

Al riguardo, la valutazione svolta dal giudice di primo grado (e già dallamministrazione) in ordine al prioritario vaglio circa il superamento della soglia di sbarramento è da ritenere corretta.

Depongono in tal senso vari argomenti.

Il primo è di carattere letterale: benché il disciplinare descriva per prima loperazione di riparametrazione sui singoli criteri valutativi, la previsione per cui Anche in presenza di ununica offerta ammessa alla valutazione della Commissione giudicatrice, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 40 è necessario al fine dellammissione alla fase di apertura dellofferta economica non lascia dubbi sul fatto che la verifica di superamento della soglia di sbarramento debba precedere quella di riparametrazione; diversamente, non avrebbe senso la citata previsione che impone la verifica del superamento della soglia anche in presenza di una sola offerta, considerato che una tale offerta per definizione dovrebbe essere considerata quella migliore e, perciò, ricevere i punteggi massimi per criterio, così superando ex se la soglia di sbarramento.

Allargomento testuale se ne affianca peraltro anche uno, correlato, di ordine logico-sistematico, che trova emersione proprio in un caso quale quello in esame, in cui sè in presenza di una sola offerta in gara: la previsione di una soglia qualitativa minima per lammissione dellofferta sarebbe di fatto obliterata laddove la riparametrazione per criterio dovesse essere eseguita prima del vaglio di sbarramento, giacché, come già evidenziato, in tal caso la (unica) offerta dovrebbe ex se meritare lattribuzione del punteggio massimo per criterio. Il che imporrebbe teoricamente di ammettere (e assegnare punteggi massimi) anche a unofferta di qualità inadeguata, e persino molto scadente.

Per converso, il senso della previsione di una soglia di sbarramento è proprio quello di fissare un livello qualitativo al di sotto del quale lofferta non può essere presa in considerazione, e tale livello non può che collegarsi alla valutazione oggettiva o assoluta (i.e., sulla base dei parametri di cui alla griglia di conversione prevista dal disciplinare, anteriormente alla riparametrazione dei punteggi) dellofferta in relazione ai criteri discrezionali (in tal senso, cfr. chiaramente Cons. Stato, V, 12 ottobre 2022, n. 8728, in cui si pone in risalto, da un lato che la soglia di sbarramento va applicata sulle offerte non riparametrate, dallaltro che il meccanismo della riparametrazione rileva soltanto in caso di presentazione di una pluralità di offerte, e che se si consentisse la verifica della soglia di sbarramento dopo la riparametrazione dellunica offerta con attribuzione alla stessa, per effetto del meccanismo di riparametrazione, del massimo punteggio [v]errebbe […] frustrato linteresse della stazione appaltante a selezionare le imprese tra quelle che superano una certa soglia; cfr. in merito già Id., 12 giugno 2017, n. 2852).

Né rileva, in senso contrario, la previsione del disciplinare per cui Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui allart. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., si farà riferiment[o] ai punteggi ottenuti prima della seconda riparametrazione, previsione che si pone in una distinta prospettiva (di ordine relativo, considerata cioè la modulazione delle varie offerte nellattribuzione dei punteggi) a fini di rilevazione di quelle anomale, mentre il giudizio di superamento di una soglia qualitativa minima per lammissione dellofferta presenta carattere assoluto, assolvendo appunto alla funzione di far accedere le sole offerte che presentino un livello qualitativo sufficiente.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/10/2023 di Roberto Donati