Il Tar Lazio ricorda come nellesercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussista in capo allAutorità «un onere di completezza espositiva» e che questultima «nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, essa sia tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dellannotazione».
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Sez. I quater, Roma, 10/10/2023, n. 14944:
18. Deve essere accolto, invece, il terzo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha lamentato – in sostanza – lincompletezza dellannotazione.
18.1. A tal proposito, va evidenziato che:
– la giurisprudenza amministrativa ha già da tempo sottolineato che nellesercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo allAutorità «un onere di completezza espositiva» e che questultima «nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dellannotazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando che il dovere di ANAC è solo quello di dare «sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti» (Tar Lazio, I-quater, 24 ottobre 2022, n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742 e Tar Lazio, I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186);
– nel caso di specie – così come già evidenziato in sede cautelare – lannotazione originariamente disposta dallAutorità non conteneva alcuna sintetica indicazione delle circostanze di fatto evidenziate dallimpresa per contestare la legittimità del provvedimento adottato dalla Prefettura di ……..;
– in data 19 luglio 2022, lANAC ha provveduto a integrare lannotazione in ottemperanza a quanto disposto dallordinanza a quanto disposto dallordinanza n. 4537/2022 del Tar Lazio», aggiungendo al corpo dellannotazione una sintetica ricostruzione delle posizioni sostenute dalla ricorrente per contestare la risoluzione;
– come sottolineato dallAutorità, tale integrazione dellannotazione non è stata in alcun modo contestata dalla ricorrente in sede di memoria ex art. 73 c.p.a.
18.2. Da quanto sopra, sono evidenti:
– linteresse di parte ricorrente a una pronuncia di merito di accoglimento del terzo motivo di gravame che abbia come conseguenza il consolidamento dellannotazione così come integrata allesito del riesame ordinato in sede cautelare (non potendosi desumere in maniera inequivoca che tale integrazione sia stata disposta da ANAC a pieno titolo, ovvero senza riserva allesito del giudizio, e dovendosi prendere atto dellassenza di contestazioni di parte ricorrente in ordine alla concreta formulazione dellintegrazione);
– la fondatezza delle censure spiegate nel terzo motivo di ricorso, tenuto conto che il testo originario dellannotazione non dava in alcun modo conto delle contestazioni mosse dalla società ricorrente avverso il provvedimento di risoluzione oggetto della segnalazione, in palese violazione del dovere di completezza che grava su Autorità nellesercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (dove che, comè noto, è strettamente connesso alla funzione tipica del Casellario).
19. Conclusivamente, il ricorso introduttivo deve essere accolto limitatamente alla censura spiegata nel terzo motivo di gravame, con conseguente consolidamento dellannotazione così come integrata il 19 luglio 2022 (fermo il dovere dellAutorità resistente – ai sensi dellart. 2 del Regolamento per la gestione del Casellario, nonché della costante giurisprudenza amministrativa, v. Tar Lazio, I-quater, nn. 6032 e 13626 del 2022 – di integrare, a fronte delleventuale proposizione di apposita documentata istanza da parte delloperatore economico, lannotazione con lindicazione precisa degli estremi del giudizio instaurato dalla ricorrente avverso la risoluzione disposta dalla Prefettura di ….).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/10/2023 di Roberto Donati

