Il Consiglio di Stato ribadisce come lomessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dalla lex specialis (o dalla legge, come nel caso di specie) a pena di esclusione, lungi dal consentire ladozione del provvedimento di esclusione delloperatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto – ai sensi dellart. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici e dellart. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 – per ladempimento del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2023, n. 8198, che accoglie lappello:
12.2. Peraltro, la giurisprudenza afferma costantemente che il testo dellart. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che prevede lobbligo del versamento Anac, a pena di esclusione), «non esclude linterpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì lofferta ma che lo stesso possa essere anche tardivo», ovvero sanabile con il soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dellofferta e quindi sottratto alle preclusioni poste dallart. 83, comma 9, secondo periodo del codice dei contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; e di recente si veda Consiglio di Stato, sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175).
12.3. Lomessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dalla lex specialis (o dalla legge, come nel caso di specie) a pena di esclusione, lungi dal consentire ladozione del provvedimento di esclusione delloperatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto – ai sensi dellart. 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici e dellart. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: «3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza») – per ladempimento del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, il quale impone alla stazione appaltante di richiedere allinteressato (anche «in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale» della documentazione) di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante.
13. In conclusione, assorbite le ulteriori censure dedotte dallappellante, lappello va accolto e, previa riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso di primo grado.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/09/2023 di Roberto Donati

