Tra i vari motivi la ricorrente contesta lillegittimità del provvedimento di aggiudicazione, in quanto la commissione di gara non avrebbe proceduto alla verifica di congruità del costo della manodopera indicato dalla ditta aggiudicataria nella propria offerta rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di settore, in violazione dellarticolo 95 comma 10 del Codice Appalti.
Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 24/07/2023, n. 624 respinge il ricorso:
La censura, osserva il Collegio, è infondata.
2.1. In proposito, il Collegio ritiene di aderire al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui mentre laggiudicazione di un appalto si palesa illegittima ove laggiudicatario non abbia, nella sua offerta, indicato i costi della manodopera, ovvero ove tali costi siano inferiori ai minimi salariali stabiliti, leventuale mera mancata verifica di tali costi, riportati nellofferta dellaggiudicatario e non contestati, va ascritta al novero delle mere irregolarità procedimentali non invalidanti di per sé. Si vuol dire che, per censurare laggiudicazione per il profilo dei costi di manodopera indicati dalloperatore aggiudicatario, parte ricorrente dovrebbe contestarne la sufficienza, eventualmente supportando tale contestazione con la prova della loro omessa verifica da parte della Commissione di gara. Di contro, non è sufficiente la mera mancata formalizzazione di tale controllo, in assenza di qualsiasi deduzione (supportata da elementi di prova) sul fatto che tale errore abbia prodotto conseguenze sostanziali (T.A.R. Napoli, sez. I, 1 luglio 2020, n. 2793; T.A.R. Napoli, sez. II, 12/07/2021, n. 4806; T.A.R. Latina, sez. I, 06/06/2022, n.526; T.A.R. Bari, sez. III, 09/03/2020, n. 370).
2.2. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dimostrato che la mancata verifica da parte della stazione appaltante della congruità dei costi della manodopera indicati da …. nella propria offerta abbia determinato laggiudicazione della gara in favore di unofferta contemplante costi della manodopera inferiori ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
2.3. Si tratta, quindi, allo stato degli atti, e alla stregua dei principi sopra richiamati, di una mera irregolarità procedimentale inidonea ad inficiare le legittimità della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/07/2023 di Roberto Donati

