Costi della manodopera ribassabili (almeno nel vecchio Codice)

Lug 21, 2023

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Il Tar Puglia, nel respingere il ricorso, ricorda che loperatore economico può sempre, mediante lorganizzazione dimpresa, realizzare economia di scala che rendono il costo del lavoro offerto inferiore a quello di altro operatore pur a parità di ore lavorate.

E sottolinea come il Consiglio di Stato, Sez. V, con la recente sentenza n. 5665 del 9 giugno 2023, abbia affermato che un divieto di ribasso sui costi della manodopera sarebbe in contrasto con lart. 97, comma 6, del codice dei contratti pubblici e con il principio di libera concorrenza nellaffidamento delle commesse pubbliche.

Vedremo come queste prese di posizioni si tradurranno di fronte allo scorporo della manodopera dalla base dasta previsto dallarticolo 41 comma 14 del D. lgs 36/2023. Certo è che la questione, alla luce dei principi affermati nella sentenza, non sarà semplice da dipanare.

Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19/07/2023, n. 1019:

7. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente assume che lAmministrazione avrebbe comunque dovuto procedere alla verifica facoltativa di anomalia dellofferta dellaggiudicataria ai sensi dellart. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di specie, sarebbe anomalo il ribasso del 30% offerto dallaggiudicataria, nettamente superiore rispetto a quello di tutti gli altri concorrenti collocati in graduatoria, vieppiù alla luce dellabnorme riduzione del costo della manodopera di più di 200.000 euro rispetto a quello di 717.178,01 euro stimato dalla stazione appaltante nel bando di gara.

Il motivo non è condivisibile in quanto, come è noto, per giurisprudenza costante, lesperibilità del procedimento di verifica facoltativa dellanomalia dellofferta prevista dallart. 97, comma 6, (diversamente dallobbligo di cui allart. 97, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata allespressione di un potere discrezionale della Stazione appaltante, che la dispone soltanto laddove, in base ad elementi specifici, lofferta appaia anormalmente bassa, nellambito di una valutazione ampiamente discrezionale, che non richiede unespressa motivazione e che risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità (cfr., da ultimo, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 3 aprile 2023, n. 191 e precedenti ivi richiamati).

La previsione di un ribasso del 30%, infatti, vieppiù nellambito di una gara che prevede lammissibilità di soluzioni migliorative e integrazioni tecniche, anche relative allorganizzazione del cantiere, non è indice dirragionevolezza della scelta di non esercitare una facoltà ampiamente discrezionale.

Quanto alla riduzione del costo della manodopera offerta, rileva il Collegio che loperatore economico può sempre, mediante lorganizzazione dimpresa, realizzare economia di scala che rendono il costo del lavoro offerto inferiore a quello di altro operatore pur a parità di ore lavorate. Il costo del lavoro, ove non risulti inferiore ai minimi retributivi tabellari, non può essere indicativo dinattendibilità dellofferta. Una organizzazione aziendale di rilevante entità è in grado di far fronte alle richieste della Stazione appaltante servendosi anche di lavoratori impiegati nella esecuzione di altre commesse (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818).

Il costo della manodopera e la sua relativa incidenza, come osservato dal Ministero nella sua relazione depositata in giudizio, è anche funzione della capacità organizzativa delloperatore economico, della sua dotazione di mezzi e attrezzature e anche dellesperienza della manodopera qualificata nellesecuzione dellappalto che può tradursi nella capacità di eseguire le lavorazioni con tempi più ridotti rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante.

Daltro canto, lo stesso Consiglio di Stato, Sez. V, con la recente sentenza n. 5665 del 9 giugno 2023, ha affermato che un divieto di ribasso sui costi della manodopera sarebbe in contrasto con lart. 97, comma 6, del codice dei contratti pubblici e con il principio di libera concorrenza nellaffidamento delle commesse pubbliche.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/07/2023 di Roberto Donati