Tra i vari motivi di ricorso è censurata la violazione della clausola sociale in quanto il capitolato avrebbe imposto lobbligo di assumere tutti i 36 addetti, mentre laggiudicatario si sarebbe impegnato ad assumerne solo 33.
Nel respingere il ricorso Tar Piemonte, Sez. I, 17/07/2023, n. 683 ribadisce come la clasuola sociale debba essere intesa in maniera elastica:
Il motivo è infondato.
In linea generale, «nelle gare pubbliche la clausola sociale ex art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 non comporta alcun obbligo per limpresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che limprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo; di guisa che lobbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico» (ex multis T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 16 giugno 2022, n. 893).
Ne consegue che la clausola de qua deve essere «intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo alloperatore economico concorrente anche la valutazione relativa allassorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché solo in tali termini essa è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, in base alla quale lobbligo di mantenimento dei livelli occupazionali dellappalto precedente deve essere contemperato con la libertà dimpresa» (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 27 settembre 2022, n. 12233).
La clausola de qua deve, quindi, essere «interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, sicché lobbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dellappaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con lorganizzazione aziendale prescelta dallimprenditore subentrante. Ne discende che tale clausola non comporta alcun obbligo per limpresa aggiudicataria di un contratto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente società affidataria; con lulteriore conseguenza che i lavoratori, che non trovino spazio nellorganigramma dellappaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dallappaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali» (ex multis T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 7 giugno 2022, n. 439).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/07/2023 di Roberto Donati

