Impresa partecipa alla procedura di gara per laffidamento dei servizi di pulizia per le sedi degli uffici, risultando esclusa da due lotti della gara per anomalia dellofferta in relazione alla componente relativa ai costi della manodopera, ritenuti non congrui a seguito della stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Multiservizi, del 9 luglio 2021.
Nel corso del sub-procedimento di verifica della congruità dellofferta, infatti, sarebbe emerso che con lapplicazione del nuovo CCNL limpresa avrebbe subito una perdita annua per i servizi in appalto. Lamministrazione, pertanto, ha escluso lofferta in quanto strutturalmente in perdita e inidonea a garantire lesecuzione del contratto.
La società ha impugnato lesclusione ma il Tar lo ha respinto.
Consiglio di Stato, Sez. V, 07/07/2023, n. 6652 respinge anche lappello:
17.1. Nel caso in esame le due finalità convergono e si specificano nel senso che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dellofferta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nellesecuzione dellappalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se lofferta economica dellimpresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.
17.2. Alla luce di tali rilievi, largomento invocato dallappellante, secondo cui la valutazione di congruità è sempre riferita al momento in cui lofferta è predisposta e presentata in gara, non è condivisibile né in termini generali né, soprattutto, quando si tratti di valutare la tenuta economica dellofferta, nel tempo dellesecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui limprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dellofferta presentata in gara.
17.3. Ne deriva che non è ravvisabile, sul punto, nemmeno un affidamento incolpevole delloperatore economico offerente. Né tantomeno è invocabile la regola del tempus regit actum, resa inapplicabile dalle evidenziate finalità attribuite dal sistema alla procedura di verifica della congruità dellofferta.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/07/2023 di Roberto Donati

