Consorzio Stabile veniva escluso da procedura aperta per appalto di servizi per assenza dei requisiti speciali, stante lomessa indicazione da parte dello stesso Consorzio della consorziata esecutrice in possesso del prescritto requisito di capacità tecnico professionale.
Il Consorzio Stabile proponeva ricorso invocando il cd. cumulo alla rinfusa ai fini dellintegrazione dei requisiti dei consorzi stabili.
In primo grado il ricorso veniva respinto.
Consiglio di Stato, Sez. V, 04/07/2023, n. 6533 accoglie invece lappello:
1.2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati.
1.2.1. Occorre premettere che lart. 6, n. 3, lett. c), del disciplinare prevedeva fra i requisiti di capacità tecnica e professionale in capo ai concorrenti quello di avere eseguito correttamente, negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, un contratto di servizi di pulizie – relativo ad infrastrutture di trasporto aperte al pubblico caratterizzate dalla necessità di intervento in costanza di attività – per un importo pari ad almeno € 6.000.000,00 […].
A tal fine il Consorzio xxx che partecipava alla procedura in proprio, e cioè in nome e per conto proprio senza indicare alcuna consorziata esecutrice, dichiarava di possedere il requisito attraverso quelli in capo alla propria consorziata non esecutrice ……….., operante nel settore oggetto di gara, sulla base del principio del c.d. cumulo alla rinfusa […] (cfr. il Dgue presentato dal Consorzio, in atti).
Il che è da ritenere ben coerente con le previsioni di legge (oltreché della lex specialis), sicché il provvedimento desclusione adottato dallamministrazione in ragione della (assunta) mancanza del suddetto requisito è da ritenere illegittimo.
È sufficiente osservare, al riguardo, che lart. 225, comma 13, secondo periodo, d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che «Larticolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per laffidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara».
Dal che deriva che la suddetta disposizione autenticamente interpretata (art. 47, comma 2-bis, cit.: «La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per laffidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali allapporto reso dai singoli consorziati nellesecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente») consente ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al cd. cumulo alla rinfusa ai fini dellaffidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate non esecutrici.
La disposizione di cui al citato art. 225, comma 13, d.lgs. n. 23 del 2023, entrata in vigore il 1° aprile 2023 (cfr. lart. 229, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023), trova senzaltro applicazione rispetto al caso di specie, trattandosi appunto di norma dinterpretazione autentica, provvista ex se di valore retroattivo, né soggetta al regime di cui al 2° comma dellart. 229 di efficacia differita, riferibile alle altre disposizioni del decreto legislativo (cfr. Cons. Stato, V, ord. 5 maggio 2023, n. 1761; 14 aprile 2023, n. 1424).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/07/2023 di Roberto Donati

