Quando i criteri di valutazione della qualità tecnica dellofferta sono troppo generici non sono idonei a dare adeguata indicazione del giudizio tecnico oggettivo espresso, in quanto non è possibile ricostruire liter logico seguito dai componenti della Commissione di gara, e finiscono addirittura per escludere dal sindacato giurisdizionale il contenuto stesso dellofferta.
Questo quanto ribadito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 19/06/2023, n. 1550, che accoglie il ricorso ed annulla laggiudicazione:
Dallesame degli atti risulta che la gara è stata aggiudicata con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa e secondo il metodo aggregativo compensatore previsto nel disciplinare di gara.
In merito larticolo 95 del D. lgs. 50/2016, al comma 6, dispone che I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dellofferta, pertinenti alla natura, alloggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, lofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi alloggetto dellappalto. Inoltre il comma 8 stabilisce che I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
Nel caso di specie il disciplinare di gara prevede gli elementi oggetto di valutazione: Al Metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo; A2 Metodologia proposta per la gestione dei sinistri; A3 Metodologia proposta per lassistenza nelle fasi di gara; B Composizione ed organizzazione staff dedicato; C piano di formazione del personale trenord; D servizi aggiuntivi offerti, con la previsione di un punteggio che va da 35 punti (max.) a 10 punti (min.).
È prevista poi una griglia di valutazione nella quale è indicato genericamente il punteggio: al giudizio discrezionale di ottimo corrisponde 1 punto fino al giudizio insufficiente che corrisponde a 0 punti.
Per quanto riguarda i sub-criteri, che servono a definire il livello di utilità per la stazione appaltante, connessa a ciascun profilo in cui si scompone lofferta, il disciplinare di gara prevede che Le offerte dei concorrenti saranno valutate in funzione della qualità e completezza della documentazione e della congruenza, efficacia e affidabilità delle soluzioni e delle proposte formulate nonché della chiarezza nellesposizione delle indicazioni contenute nelle Relazioni presentate per ciascuno degli elementi di valutazione sopra descritti.
E evidente la scarsa portata euristica di questi criteri ponderali, che non hanno alcuna capacità di spiegare od almeno di far intuire che cosa lamministrazione intenda valorizzare dellofferta e quindi dare spiegazione del voto numerico assegnato.
In merito la giurisprudenza (T.A.R. , Napoli , sez. IV , 04/04/2019 , n. 1894; TAR Lazio, Roma, II, 02/08/2022 n. 10886; ) ha affermato che in termini generali, lidoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l iter logico seguito dalla Commissione di gara nellapprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, di tal che tanto dettagliata risulta larticolazione dei criteri e sub – criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta lattitudine esplicativa del punteggio.
Ugualmente si afferma (TAR Campania, Napoli, V, 31/03/2021 n. 2144) che in termini generali e sempre secondo consolidati principi, che lidoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato liter logico seguito dalla Commissione nellapprezzamento delle offerte, pure invocata dalla difesa della ricorrente, è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, tanto che, quanto più dettagliata è larticolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta lattitudine esplicativa del punteggio (ex multis: Cons. Stato, V, 2 febbraio 2018, n. 675). Per tal via, solo quando il giudizio della Commissione non fosse idoneamente delimitato nellambito di un minimo e di un massimo, occorrerebbe la motivazione discorsiva del giudizio, al fine di rendere in ogni caso comprensibile il ridetto iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica.
Come ulteriormente chiarito ancora dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291), deve sottolinearsi – sul piano generale – che, ove la lex specialis preveda (e potrebbe anche non farlo), unitamente ai criteri generali di valutazione dellofferta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che lidoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato liter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi.
Tornando al caso di specie i criteri di valutazione della qualità tecnica dellofferta (la qualità e completezza della documentazione, la congruenza, efficacia e affidabilità delle soluzioni e delle proposte formulate nonché la chiarezza nellesposizione) sono troppo generici, non omogenei e sono utilizzabili in modo sia cumulativo che alternativo dai membri della Commissione, senza una precisa attribuzione di punteggio. Non sono quindi idonei a dare adeguata indicazione del giudizio tecnico oggettivo espresso, in quanto non è possibile ricostruire liter logico seguito dai componenti della Commissione di gara, finendo quindi per escludere dal sindacato giurisdizionale il contenuto stesso dellofferta. In mancanza di un preciso criterio di valutazione è infatti impossibile effettuare un confronto tra le offerte.
3. In definitiva quindi il ricorso va accolto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/06/2023 di Roberto Donati

