Nel respingere lappello, il Consiglio di Stato ribadisce come il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dellofferta economicamente più vantaggiosa, sia idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purché siano prefissati con chiarezza i criteri di valutazione.
Per cui lidoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato liter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 14/06/2023, n. 5854:
Dalla piana lettura delle disposizioni si evince che i criteri di valutazione dellofferta tecnica hanno un contenuto specifico, tanto che per lattribuzione del punteggio basta una risposta affermativa o negativa o un dato numerico. Ne consegue che, stante la chiarezza dei criteri di valutazione, non vi era necessità di alcuna ulteriore motivazione da parte della Commissione giudicatrice, ………………………………………………………………………………………………………………………..
Lattribuzione del punteggio per il criterio di valutazione dellofferta tecnica n. 1 e n. 3 è stato effettuata sulla base di una mera formula matematica, pertanto la Commissione si è limitata a dare applicazione al costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale lidoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato liter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi.
La Sezione, condividendo lorientamento di questo Consiglio, ritiene che il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dellofferta economicamente più vantaggiosa, è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purchè siano prefissati con chiarezza i criteri di valutazione (Cons. Stato n. 279 del 2022). Tanto più è dettagliata larticolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva lespressione del punteggio in forma numerica (Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911).
Con riferimento al criterio di valutazione n. 2, riferito al possesso del requisito richiesto, entrambe le società hanno riportato il medesimo punteggio, trattandosi di una valutazione oggettiva: presenza o meno del requisito Apparecchiature autovelox che utilizzino strumentazioni con flash a raggi infrarossi. Mentre con riferimento al criterio di valutazione dellofferta tecnica n. 4, la Commissione, nellambito della propria discrezionalità tecnica, ha applicato correttamente il disciplinare di gara, avendo attribuito un coefficiente numerico alla quantificazione stabilita dalla lex specialis, esprimendo un giudizio complessivo sulle eventuali opzioni migliorative del servizio e sulle caratteristiche tecniche proposte dagli offerenti.
Va rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, chiarito che nellambito di una procedura ad evidenza pubblica la valutazione delle offerte tecniche, come anche delle ragioni che giustificano una soluzione migliorativa, costituisce espressione di unampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, laddove le stesse non siano inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, n. 4754 del 2021; Cons. Stato n. 3908 del 2029; Cons. Stato, n. 48 del 2022). Vizi nella specie non ravvisabili.
19. In definitiva, lappello va respinto ed ogni altra censura deve ritenersi assorbita, tenuto conto che le doglianze prospettate con ricorso incidentale e i motivi aggiunti introdotti dalla società appellata anche nel presente grado di giudizio, stante il rigetto dellappello, vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/06/2023 di Roberto Donati

