Accesso civico alla documentazione inerente alla fase di verifica dei requisiti

Mag 26, 2023

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Le società terze classificatesi hanno presentato istanza di accesso documentale, ai sensi dellart. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, chiedendo di accedere alla documentazione inerente alla fase di verifica dei requisiti, ai sensi dellart. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, dellimpresa aggiudicataria. Listanza viene formulata anche come accesso civico ex art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Secondo le istanti limpresa avrebbe perduto in corso di gara la continuità nel possesso del requisito di regolarità contributiva.

La stazione appaltante ha negato laccesso agli atti richiesti dalla parte ricorrente, ed il Tar ha respinto il ricorso perché la parte interessata non aveva specificato né la concreta necessità di utilizzo della documentazione, né prospettato lintento di intraprendere azioni in sede giudiziaria, con conseguente assenza del …nesso di strumentalità tra documentazione – oggetto di istanza di accesso – e necessità di potersi difendere in giudizio con riferimento agli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso (Consiglio di Stato sentenza n. 6083 del 2018).

Consiglio di Stato, Sez. III, 24/05/2023, n. 5120 ribalta il primo grado:

10. Lappello è fondato.

11. La sentenza impugnata ha ritenuto che lodierna appellante non abbia dimostrato alcuna esigenza difensiva sottesa allacquisizione della documentazione richiesta.

Le argomentazioni poste dal primo giudice per escludere linteresse difensivo dellappellante non risultano condivisibili.

11.1. Osserva, in proposito, il Collegio che liter motivazionale del primo giudice per escludere la sussistenza di un interesse difensivo giuridicamente rilevante, è incentrato essenzialmente sulla ritenuta insussistenza di un giudizio già pendente, nonché sullimpossibilità per listante di poterlo avviare, dovendosi ormai ritenere spirati i termini per limpugnazione dellaggiudicazione disposta in favore delle controinteressate.

Detto ordine di idee non è condiviso dal Collegio.

11.2. Una siffatta conclusione sarebbe stata in realtà certamente fondata, laddove si fosse trattato di istanza avente a oggetto i contenuti dellofferta tecnica o economica dellaggiudicataria, ma non lo è nel momento in cui – come in fatto avvenuto – essa riguardava atti relativi alla fase amministrativa della procedura di aggiudicazione e, in particolare, quelli relativi alla verifica del possesso dei requisiti generali in capo allaggiudicataria.

Ed invero, la più restrittiva disciplina dellaccesso difensivo posta dallarticolo 53, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trova applicazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellata, nei soli casi di cui al precedente comma 5, lettera a): vale a dire nelle ipotesi in cui laccesso possa essere di pregiudizio a segreti tecnici e commerciali, ossia esigenze di tutela del know-how.

Al di fuori da tali ipotesi, la regola generale di cui allarticolo 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non può che ritrovare nuova linfa, riespandendosi, come ha avuto modo di chiarire recentemente la giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 18 marzo 2021, n. 4).

11.3. Se così è evidente che il collegamento tra la situazione legittimante e la documentazione richiesta, impone unattenta analisi della motivazione che la pubblica amministrazione ha adottato nel provvedimento che nella specie ha respinto listanza di accesso.

Ne consegue che nellipotesi allesame malgrado sia incontestatamente decorso il termine per limpugnazione dellaggiudicazione, linteresse dellodierna appellante a conoscere i documenti oggetto di richiesta di accesso, ben poteva essere motivato con altre e più generiche esigenze difensive, quali ad esempio la presentazione di una segnalazione allANAC, come nella specie è avvenuto. Infatti dalla semplice lettura dellistanza di accesso, emerge chiaramente tale esigenza là dove linteressata ha precisato che: …qualora dovesse risultare che un appalto è stato aggiudicato ad unimpresa che non ha versato i contributi previdenziali ai propri dipendenti, e che ha trasferito in corso di gara il proprio ramo dazienda ad un altro soggetto al fine di eludere le relative conseguenze sulla partecipazione alla gara, vi sarebbero molteplici iniziative esperibili; prima fra tutte, la segnalazione della vicenda ad ANAC.

12. Con la seconda censura lappellante lamenta lerroneità della sentenza impugnata con riguardo alla allegata insussistenza dei presupposti per laccesso civico.

12.1. Errerebbe il Tribunale nellavere recisamente negato anche la concomitante istanza formulata ai sensi dellarticolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul presupposto che la reiezione della prima domanda avrebbe comportato effetti caducanti anche sullaccesso civico.

Più in particolare il primo giudice ha statuito che laccesso civico non può costituire una sorta di lascia passare attribuito al soggetto che, in base alla generale disciplina ex L. 241/1990, non sia titolare di una posizione giuridica tutelabile in relazione alla domanda di accesso.

12.2. Anche questo motivo è fondato, dovendosi ritenere che le disposizioni dellarticolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si applicano per giurisprudenza pacifica anche agli atti delle procedure di gara (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 2 aprile 2020, n. 10), non potendosi invero escludere una generale esigenza di trasparenza in ordine alle modalità di affidamento delle commesse pubbliche e non ostandovi alcuno degli interessi preclusivi di cui al successivo articolo 5-bis del medesimo decreto.

13. Conclusivamente, lappello va accolto e, per leffetto, la sentenza di primo grado deve essere riformata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/05/2023 di Roberto Donati