Bandi di gara, no a restrizioni territoriali per le imprese

Mag 17, 2023

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Bandi di gara, no a restrizioni territoriali

Una regione non può inserire in avvisi di manifestazione di interesse, clausole territoriali restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio. Ciò viola i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dellamministrazione pubblica. Pertanto è in violazione del Codice degli Appalti e delle normative di settore.

Così Anac, con Nota del Presidente del 12 maggio 2023, è intervenuta sulla gara per il restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile dingresso del Castello di Issogne, in valle dAosta (importi di lavori a base di gara pari a 2 milioni e mezzo).

Il caso di specie

La Regione Autonoma Valle dAosta, infatti, nellavviso di manifestazione dinteresse, aveva evidenziato che – nel caso gli operatori economici interessati fossero stati più di dieci  la selezione sarebbe avvenuta con estrazione a sorteggio pubblico, tenendo conto della diversa dislocazione territoriale. Ossia, sarebbero stati privilegiati cinque operatori economici con sede legale in valle dAosta, e cinque con sede legale nel resto dItalia e dEuropa.

A seguito di una segnalazione che evidenziava lanomalia della previsione contenuta nellavviso pubblico di manifestazione dinteresse, lAutorità ha avviato unazione di vigilanza, che si è conclusa contestando alla Regione Valle dAosta loperato.

La precisazione di Anac

Lutilizzo del solo criterio formale della sede legale  con conseguente esclusione delle ditte aventi sede operativa nella Regione Valle dAosta – scrive il Presidente di Anac Giuseppe Busìa poco risponde al criterio della presenza sul territorio indicato dal legislatore e comunque risulta immotivato. Il criterio della diversa dislocazione territoriale lascia una ampia discrezionalità alla stazione appaltante di scegliere il perimetro ritenuto sufficientemente ampio rispetto al luogo dei lavori. Detto criterio dunque assegna alle stazioni appaltanti il compito di individuare motivando un equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione.

Nel confermare i profili di anomalia e la non conformità alla normativa di settore, Anac ribadisce che la stazione appaltante non deve essere discriminante per gli operatori economici né condurre ad improprie ed ingiustificate restrizioni per la concorrenza. La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella Regione Valle dAosta è riferibile ad una scelta discrezionale della Stazione appaltante; tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dellazione amministrativa sanciti dallarticolo 97 Costituzione, avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nellAvviso di manifestazione di interesse.

Fonte:ANAC del15/05/2023