Il Tar Molise, accogliendo il ricorso, ricorda come la violazione del principio di unicità dellofferta si verifichi nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nellambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre. Sicché la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere allesclusione dellofferta della controinteressata o quantomeno non avrebbe potuto attribuirle alcun punteggio.
Questo quanto stabilito da Tar Molise, Sez. I, 11/04/2023, n. 103, che annulla laggiudicazione:
8.1.2 – A tale stregua, alla luce delle discordanti dichiarazioni formulate dalla controinteressata la sua offerta risulta, per laspetto in discorso, formulata in violazione:
– dellarticolo 32, comma 4, del d.lgs n. 50/2016, a termini del quale ciascun concorrente non può presentare più di unofferta;
– dellart. 16, par. condizioni dellofferta: 1) lettera f) del disciplinare, a mente del quale lofferta tecnica non può: … in relazione a uno o più duno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca; 2) lettera l), del medesimo articolo, secondo cui lofferta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più duno degli elementi di valutazione.
Questa conclusione è confermata dal condivisibile insegnamento giurisprudenziale per cui la violazione del principio di unicità dellofferta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nellambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dallofferta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, I, n. 195/2020 e in termini T.A.R. Toscana, I, n. 1361/2015; T.A.R. Veneto, II, n. 1135/2018).
Proprio una situazione siffatta sussiste, infatti, nella fattispecie in scrutinio, in cui lofferta della xxxx, prospettando differenti soluzioni tecniche (fornitura con posa in opera di infissi in legno-alluminio oppure in alluminio-legno), si configura come alternativa o duplice, in quanto in seguito allaggiudicazione lerogazione della prestazione verrà necessariamente posta in essere secondo una sola delle alternative indicate, escludendo necessariamente laltra.
8.1.3 – Le già acclarate differenze tecniche ed economiche esistenti fra tra le due tipologie di infissi offerte alternativamente dalla controinteressata rendono anche manifesta linconferenza del richiamo della difesa comunale alla sentenza del T.A.R. Piemonte n. 195/2020.
Nel caso esaminato da tale pronuncia, infatti, è stato accertato che i due prodotti offerti dal concorrente non avevano caratteristiche diverse, ma differivano solo per il nome: e per tale ragione non erano stati ritenuti realmente alternativi. Diversamente, nella fattispecie in scrutinio è emerso che le due tipologie di infissi offerte non differiscono affatto solo per il nome, ma soprattutto per specifiche caratteristiche tecniche, prestazionali e di valore commerciale, venendo quindi a configurarsi la violazione dellart. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e dellart. 16, par. condizioni dellofferta, lettere f) e l) del disciplinare.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/04/2023 di Roberto Donati

