Il Tar Puglia ricorda che le autorizzazioni amministrative allesercizio di unattività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto. Pertanto, il contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dellazienda o di un ramo di essa costituisce, nei confronti dellAmministrazione, solo un presupposto di legittimazione del subentrante a richiedere lintestazione o la voltura della licenza a proprio nome, che costituisce, a sua volta, un provvedimento costitutivo. Non esiste, pertanto, alcun automatismo tra il trasferimento dellattività dellazienda ed il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa; analogamente, anche la cessione del ramo di azienda non può produrre ex se un effetto traslativo dellautorizzazione o di parte di essa.
Questo quanto ricordato da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 24/03/2023, n. 394:
5. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che si passano ad esporre.
5.1. Si deve premettere che la funzione fondamentale dellatto autorizzativo è quella di rimuovere un limite legale allo svolgimento di diritti, poteri, attività.
5.2. A prescindere dal tipo di incidenza ampliativa che latto autorizzatorio svolge sulla sfera giuridica dei terzi, attraverso tale potere tipico la legge riserva allapparato pubblico il potere di amministrare i limiti posti dalle norme al loro svolgimento: si tratta di una riserva di amministrazione in settori di materie lasciate alla libera iniziativa dei privati, per operarne un necessario raccordo con esigenze di pubblico interesse, di controllo o di programmazione, volte a scongiurare che quelle libertà vengano esercitate in contrasto con gli interessi della collettività.
5.3. Lautorizzazione amministrativa rappresenta, quindi, una componente essenziale per lo svolgimento dellattività imprenditoriale, poiché tende a disciplinare, nellinteresse pubblico, lesecuzione dellattività medesima (cfr. art. 2084, 1° comma, cod. civ.) ed ha carattere personale, perché implica una valutazione della P.A. anche in merito allesistenza di quei requisiti che deve possedere il soggetto richiedente, che quellattività intende svolgere.
5.4. In particolare, le autorizzazioni allesercizio dellattività dimpresa in ambito sanitario – per limportanza degli interessi pubblici coinvolti (presidiati dallart. 32 Cost.) – sono rilasciate ob rem ac personam, nel senso che il rilascio è sottoposto alla condicio sine qua non della contestuale sussistenza dei requisiti oggettivi (in quanto riguardanti lidoneità della struttura) e soggettivi (poiché collegati alla professionalità e moralità del titolare) in capo al soggetto richiedente (in termini, cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 maggio 2002, n. 2940; TAR Puglia – Bari, Sezione II, 21 agosto 2019, n. 1155).
5.5. Da ciò deriva che le autorizzazioni amministrative allesercizio di unattività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali (e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto, vedasi Cass. Civ., Sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22112 e 6 febbraio 2004, n. 2240), cosicché il contratto di trasferimento (a titolo di cessione o affitto) dellazienda o di un ramo di essa costituisce, nei confronti dellAmministrazione, solo un presupposto di legittimazione del subentrante a richiedere lintestazione o la voltura della licenza a proprio nome, che costituisce, a sua volta, un provvedimento costitutivo.
5.6. Non esiste, pertanto, alcun automatismo tra il trasferimento dellattività dellazienda ed il trasferimento della relativa autorizzazione amministrativa; analogamente, anche la cessione del ramo di azienda non può produrre ex se un effetto traslativo dellautorizzazione o di parte di essa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/03/2023 di Roberto Donati

