Opera pubblica realizzata a cura e spese del privato, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016. Si applicano i principi dell’articolo 4

Mar 23, 2023

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Listituto di cui allart. 20 del Codice dei Contratti riguarda i casi in cui lintervento del soggetto privato è connotato da liberalità o da gratuità.

In questo caso non si applicano le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti ma valgono comunque i principi generali di matrice pubblicistica stabiliti dallart. 4 del d.lgs. n. 50/2016 per i contratti esclusi dalla sfera operativa del codice, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dellambiente ed efficienza energetica. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Inoltre, attesa linoperatività delle regole evidenziali stricto sensu intese, il sindacato del giudice amministrativo sulle determinazioni adottate dal privato nella scelta del contraente cui affidare la costruzione è circoscritto alla verifica del rispetto dei suddetti principi, oltre che della logicità e ragionevolezza delle decisioni assunte.

Questo quanto stabilito da Tar Liguria, Sez. I, 22/03/2023, n. 328:

Nel caso in esame xxxx ha assunto limpegno di erigere a titolo gratuito una barriera frangiflutti di difesa dallerosione della costa e, in particolare, della falesia di Punta della Rocca: la società privata, infatti, sosterrà tutti i costi di costruzione e successiva manutenzione, così che lAmministrazione acquisirà la proprietà del bene senza oneri, né diretti né indiretti.

A tale ricostruzione non osta il fatto che la scogliera antemurale arrecherà vantaggi alla stessa xxxx. sotto plurimi profili: segnatamente, metterà in sicurezza le aree limitrofe frequentate dagli utenti dellapprodo turistico (………..), spesso colpite da sfaldamenti e crolli della falesia di Punta della Rocca, originati dai forti marosi; aumenterà la sicurezza delle manovre di ingresso delle imbarcazioni nella baia; ridurrà parzialmente la risacca allinterno del bacino portuale; infine, qualora in futuro venisse realizzata lelisuperficie sulla diga foranea del porticciolo, servirà a proteggere dai flutti anche tale infrastruttura (v. relazione generale di xxxx., sub doc. 4 ricorrenti, nonché relazione istruttoria regionale, sub doc. 1 resistente). Come noto, infatti, loperazione gratuita è pur sempre sorretta da un interesse patrimoniale o, comunque, da unutilità in capo a chi sopporta il sacrificio economico, a differenza di quanto accade nella donazione e nelle liberalità atipiche, caratterizzate dalla natura non patrimoniale dellinteresse del disponente (per un caso di opera ex art. 20 del d.lgs. n. 50/2016 cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28 marzo 2017, n. 1708, concernente la richiesta di un cittadino di essere autorizzato a costruire un marciapiede sullarea pubblica prospiciente il fabbricato di sua proprietà, nella quale venivano parcheggiati veicoli in modo disordinato e pericoloso).

Nella fattispecie di cui allart. 20 non si applicano le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice dei contratti, né per lassenso a realizzare lopera prestato dallAmministrazione in favore del soggetto privato (nella specie xxxx), né per lassegnazione dei contratti di appalto da questultimo agli esecutori materiali dei lavori, come si ricava dal comma 2 della disposizione (che fa riferimento alla valutazione, da parte dellente pubblico, dello schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte, mirata a verificare solamente che siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche).

Naturalmente, trattandosi di una costruzione di pubblico interesse, valgono pur sempre i principi generali di matrice pubblicistica stabiliti dallart. 4 del d.lgs. n. 50/2016 per i contratti esclusi dalla sfera operativa del codice, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dellambiente ed efficienza energetica.

Pertanto, la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché losservanza dei richiamati parametri può essere assicurata solo attraverso un procedimento concorrenziale gestito dal privato, il quale – per il carattere pubblico dellopera e, quindi, per la rilevanza pubblicistica dellinteresse tutelato dallAmministrazione che lha autorizzata – viene ad essere sostanzialmente equiparato ad una stazione appaltante pubblica.

Tuttavia, attesa linoperatività delle regole evidenziali stricto sensu intese, il sindacato di questo giudice sulle determinazioni adottate dal privato nella scelta del contraente cui affidare la costruzione della scogliera è circoscritto alla verifica del rispetto dei suddetti principi, oltre che della logicità e ragionevolezza delle decisioni assunte.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/03/2023 di Roberto Donati