La mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto

Mar 6, 2023

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La mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dellaggiudicazione, non comporta lannullamento dellaggiudicazione o linefficacia del contratto.

Lo ribadisce Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 03/03/2023, n. 312, respingendo il ricorso avverso laggiudicazione:

1.- Con il primo motivo di gravame formulato con il ricorso principale, il Consorzio ricorrente lamenta la illegittimità dellimpugnata aggiudicazione perché la stipulazione del contratto relativo allappalto per cui è causa è avvenuta in aperta violazione del termine dilatorio di cui allart. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, atteso che, nel caso di specie il contratto è stato stipulato tra la ……. e la …………. in data ………, ovvero il giorno immediatamente successivo a quello in cui è stata comunicata al ricorrente ladozione dellimpugnato provvedimento di aggiudicazione, per cui è palese la violazione della clausola di cd. stand still.

Il motivo è infondato.

Osserva, infatti, il Tribunale che, come, peraltro, già rilevato in sede cautelare, la violazione dello stand still di cui allart. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – in base al quale Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dallinvio dellultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione – non costituisce vizio di legittimità dellaggiudicazione (con consegna anticipata), in quanto, per giurisprudenza consolidata la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dellaggiudicazione, non comporta lannullamento dellaggiudicazione o linefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4087; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 11 marzo 2021 , n. 3047) (T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, 05/01/2022, n.78).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/03/2023 di Roberto Donati