Viene revocata laggiudicazione allimpresa, a causa della mancata produzione della documentazione necessaria alla consegna anticipata dei lavori (POS, Programma esecutivo dettagliato dei lavori, cauzione definitiva polizze assicurative, documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, nominativo impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori in categoria OS25, etc.).
Limpresa impugna la revoca.
Tar Umbria, Sez. I, 24/02/2023, n. 94 respinge il ricorso:
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova preliminarmente osservare che la previsione dellart. 20, comma 2, del CSA ha stabilito la facoltà della Stazione Appaltante (di) procedere in via durgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dellart. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50/2016 (…), coerentemente alla previsione contenuta nella lettera dinvito, di cui allart. 11, (pienamente accettata in sede di gara ) secondo la quale …la semplice partecipazione alla procedura impegna i concorrenti ad accettare incondizionatamente la eventuale consegna anticipata e durgenza dei lavori (sotto tutte le riserve di legge e prima della formale stipulazione del contratto) e/o frazionata.
Ciò posto, occorre rilevare come nel caso di specie non si possa contestare il fatto che la Stazione appaltante abbia chiesto la documentazione propedeutica alla stipula in data …….. con nota prot. ………. e che, anche in vista dellincontro del …….. 2022, laggiudicataria non abbia a ciò provveduto, nonostante reiterati solleciti documentati agli atti dalla stessa ricorrente, non avendo prodotto il DURC in corso di validità, né trasmesso la documentazione relativa alla ditta esecutrice dei lavori rientranti nella categoria OS25.
Non risulta inoltre che laggiudicataria abbia tempestivamente provveduto a trasmettere le dichiarazioni ex art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 secondo i dettami della normativa vigente, atteso che solo allesito di reiterati solleciti tale dichiarazione è stata comunque, tardivamente, fornita.
Daltra parte, anche il Piano Operativo di Sicurezza veniva trasmesso solo allesito di diversi solleciti e presentava comunque criticità tali da non renderlo conforme alla documentazione costituente la lex specialis di gara, essendo emerso nel corso dellistruttoria che sia il POS della ditta aggiudicataria che quello della impresa esecutrice delle opere rientranti nella OS25 risultano inidonei e non è stato inoltre fornito il programma esecutivo dei lavori.
In particolare, alla data del ……., limpresa aggiudicataria aveva ripresentato un POS dal quale non risultava chiaro il numero dei propri operai dipendenti, non era stata consegnata la documentazione dei mezzi dopera e mancavano gli allegati relativi alle sostanze pericolose utilizzate ed erano esposte numerose fasi di lavori del tutto non aderenti a quelle da eseguire.
La stessa aggiudicataria aveva inoltre presentato un sintetico cronoprogramma dei lavori, che come rilevato dal DL e dal CSE, nulla ha a che vedere con il Programma Esecutivo dei lavori sopra richiamato, prevedendo peraltro lo svuotamento e il consolidamento delle volte anche nei sotto cantieri n. 3 e n. 4 ove non sono affatto presenti volte sottostanti lattuale pavimentazione.
Tale circostanza è stata quindi assunta dalla stazione appaltante a chiara dimostrazione del fatto che limpresa aggiudicataria non si era curata affatto di organizzare una effettiva e dettagliata programmazione dei lavori, ………
Alla luce delle riscontrate carenze, non può che ritenersi legittima la decisione del Comune di ……. di revocare laggiudicazione a causa della impossibilità della consegna anticipata dei lavori, di cui la ricorrente, peraltro contraddittoriamente, da una parte sostiene non essere stata validamente richiesta dalla stazione appaltante e, dallaltra, di averla comunque resa possibile per effetto della produzione documentale effettuata.
E ciò coerentemente al consolidato orientamento giurisprudenziale concludente per la legittimità di una revoca/decadenza dellaggiudicazione in ragione dellinadempimento da parte dellaggiudicatario dellobbligo, previsto negli atti di gara, di procedere durgenza allinizio dei lavori, su richiesta dellamministrazione, nelle more della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2021, n. 8321; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4918; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 agosto 2020, n. 9150).
Del pari, deve ritenersi legittima la revoca dellaggiudicazione a fronte della mancata produzione della documentazione attinente alla fase esecutiva e di apertura del cantiere (come la idoneità tecnico-professionale di cui agli articoli 17 ed 89 del D. Lgs. n. 81/2008 o il Piano Operativo di Sicurezza) la cui conformità a legge deve essere necessariamente verificata al momento dellinizio dei lavori anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, come anche la pretesa della stazione appaltante di ottenere a tal scopo il programma esecutivo dei lavori che, ai sensi del DM 49/2018, limpresa aggiudicataria deve presentare prima dellinizio dei lavori (Tar Toscana, sez. I, 19 aprile 2022, n. 527).
Del resto, il comportamento assunto dallaggiudicataria tra la fase di aggiudicazione e quella di verifica dei requisiti e di acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula è chiaro indice di inaffidabilità della stessa, con la conseguenza che anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dellaggiudicazione (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354), come pure Il reiterato atteggiamento non cooperativo dellaggiudicatario, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2021 n. 4248).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/02/2023 di Roberto Donati

