Limpresa ricorrente espletava in proroga il servizio ai sensi dellart. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni e per il tempo strettamente necessario allindividuazione di un nuovo contraente.
La ricorrente lamenta di avere ricevuto dalla stazione appaltante una comunicazione con cui è stato richiesto il rilascio del compendio in cui essa stava svolgendo il servizio, in quanto il servizio era stato affidato ad altro appaltatore, senza previa pubblicazione del Bando di gara.
Il ricorso contesta, in sintesi, il fatto che non sia stata indetta una procedura competitiva volta allaffidamento del servizio, ed anche volendo ammettere che tale procedura vi sia stata, essa non avrebbe ricevuto alcuna forma di pubblicità.
Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 25/01/2023, n.1284 respinge il ricorso ribadendo che, ai fini della legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando occorre che lamministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili:
10– Limpugnazione deve essere respinta, in quanto infondata: si ritiene pertanto di prescindere dai profili di rito sollevati dalle resistenti.
Non possono essere accolti lunico motivo di cui consta il ricorso introduttivo e le censure dei motivi aggiunti che lamentano lillegittimità della scelta di procedere ad un affidamento durgenza, in quanto, nella specie, sussistevano i presupposti per procedere ai sensi dellart. 63 comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 502016.
E infatti nota la portata eccezionale della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quale si evince dal considerando 50 della direttiva 24/2014/UE (tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali) e dallart. 32 della stessa direttiva, che è stato testualmente trasposto nellart. 65, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Peraltro, il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dellart. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario allindizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con laggiudicatario della gara sub iudice, con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dellamministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687; Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827).
Pertanto, ciò che rileva ai fini della legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando è, sotto il profilo che qui viene in considerazione, che lamministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/01/2023 di Roberto Donati

