Limiti al soccorso istruttorio

Gen 10, 2023

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Il Tar Puglia, nel respingere il ricorso, ribadisce quali siano i limiti del soccorso istruttorio. La ricorrente impugna lesclusione che, a detta della stazione appaltante, sarebbe stata determinata da unofferta economica indeterminata.

La ricorrente, in proposito, sostiene che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto azionare il soccorso istruttorio procedimentale.

Tar Puglia, Bari, Sez. II, 09/01/2023, n. 42 respinge il ricorso:

A tal riguardo è opportuno evidenziare che lart. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede espressamente che le carenze formali di una domanda di partecipazione ad una gara possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio …con esclusione di quelle (carenze)afferenti allofferta economica ed allofferta tecnica.

Alla luce della sopra richiamata formulazione normativa, la giurisprudenza ha costantemente opposto un diniego a qualsiasi forma di soccorso istruttorio con riferimento alla parte tecnica ed economica dellofferta, confermando che nella fase precedente allesame dellofferta tecnica ed economica la stazione appaltante, in caso di carenze formali, ha lalternativa tra lesclusione dalla gara della concorrente o il c.d. soccorso istruttorio, mentre nella fase dellesame di dette offerte -già ammesse – lamministrazione non può consentire integrazioni. Ciò perché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare lofferta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così lapplicazione dellistituto per colmare carenze dellofferta tecnica al pari di quella economica. (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1030 del 13 febbraio 2019).

Sulla scorta di tanto, listituto del soccorso istruttorio deve dunque ritenersi limitato agli elementi non riguardanti il contenuto dellofferta tecnica ed economica, potendo altrimenti determinare una violazione del principio di par condicio, oltre ad una evidente integrale alterazione del meccanismo di selezione della miglior offerta in gara.

Si evidenzia, pertanto, che linterlocuzione fra Stazione Appaltante ed operatori economici è possibile e può essere attuata attraverso il soccorso istruttorio anche nella fase successiva a quella amministrativa, a condizione che sia rigorosamente rispettato il divieto di modificazione e/o integrazione postuma dellofferta e nei soli casi di inesattezze ed imprecisioni dellofferta causati dalla non chiara formulazione della lex di gara o da altra causa non imputabile al concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2146 del 27 marzo 2020).

Nel caso di specie, le difformità rilevate dallorgano tecnico costituiscono imprecisioni dellofferta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale; la Stazione Appaltante, pertanto, non avrebbe potuto pertanto attivare il soccorso istruttorio procedimentale senza violare la menzionata par condicio fra i partecipanti.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/01/2023 di Roberto Donati