La stazione appaltante, dopo aver attivato infruttuosamente il soccorso istruttorio e avere escluso limpresa per non aver ottemperato alle richieste documentali, ha riammesso la medesima alla gara.
Limpresa che ha ottemperato in ritardo alla richiesta di soccorso istruttorio è risultata aggiudicataria.
La seconda classificata ha proposto ricorso al Tar, che è stato respinto.
Lappello ha miglior, sorte, con Consiglio di Stato, Sez. V, 22/12/2022, n. 11250 che ribalta il primo grado:
Il Comune non poteva riammettere alla gara lImpresa xxxx, considerata la tardività della produzione documentale, inserita nel portale ……. solo il 25 maggio 2021, quando erano trascorsi tredici giorni dalla richiesta istruttoria e sei dalla scadenza del termine perentorio alluopo assegnatole. Ed invero, la richiesta di integrazione documentale, con assegnazione del termine perentorio di sette giorni per provvedere, è stata inviata ed è pervenuta allImpresa xxxx il 12 maggio 2021 e, in ossequio a quanto previsto dallart. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché al punto 16 del disciplinare di gara, avrebbe dovuto essere riscontrata entro il successivo 19 maggio. Ne consegue che, in considerazione della perentorietà del termine la cui inosservanza era sanzionata con lesclusione anche dalla lex specialis, la stazione appaltante illegittimamente ha riammesso alla gara lImpresa xxxx.
La disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dellimpresa concorrente, allobbligo di integrazione documentale (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16).
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del termine per lintegrazione della documentazione, a seguito dellattivazione del soccorso istruttorio, ai fini di unistruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dellammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16).
In tale contesto la medesima giurisprudenza ha rilevato come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dellimpresa concorrente, allobbligo di integrazione documentale (su tutte, Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015, cit.).
Il che risulta del resto coerente, oltreché con la ratio, anche con la lettera dellattuale art. 83, comma 9, il quale espressamente prevede: in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara; né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce loggetto, prescindendosi – in tale fase – dalleffettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione.
Per tali ragioni, appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, va escluso che il dedotto possesso sostanziale dei requisiti, così come lanteriorità rispetto al suddetto termine dei relativi documenti dimostrativi possano valere a impedire lesclusione del concorrente inadempiente.
Allo stesso modo, nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dellattivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo (Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592).

