La società appellante ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per lassegnazione di contributo previsto da Patto Territoriale. Il suo progetto è stato inserito al primo posto nella graduatoria degli aventi diritto, e sono state erogate somme per il 90% dellimporto delle agevolazioni concesse.
A luglio 2018 il MISE ha determinato definitivamente le agevolazioni spettanti allappellante ed ha invitato la stessa a restituire parte delle somme erogate. La società beneficiaria del contributo impugna il provvedimento.
In primo grado il Tar respinge il ricorso.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 09/11/2022, n. 9819 respinge anche lappello:
4 – Con il primo motivo insiste nelleccepire la prescrizione del diritto del Ministero al recupero della somma per il decorso di dieci anni dalla presentazione del rendiconto finale (1 febbraio 2005).
Il Giudice di primo grado al riguardo ha argomentalo nel senso che in tema di contributi pubblici, la giurisprudenza della Suprema Corte (Corte Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2017, n. 23603) ha chiarito che, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga allerogazione del contributo, il diritto dellamministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dellaccertamento dellillegittimità dellerogazione, lindebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dellazione di ripetizione.
Lappellante rileva che il precedente giurisprudenziale richiamato dal T.A.R. attiene ad unipotesi diversa, relativa ad un caso di accertamento di illegittimità dellerogazione per falsità delle dichiarazioni rese dal beneficiario della erogazione, che non rileva nel caso di specie.
4.1 – Da un altro punto di vista, lappellante deduce altresì la violazione dellart. 21 novies della legge n. 241/90, in quanto la rideterminazione del contributo, che implica lannullamento sia pure parziale delle precedenti determinazioni, andava esercitato entro un termine ragionevole, e comunque non oltre 18 mesi dal momento in cui fu concesso il contributo alla ricorrente.
5 – Le censure sono infondate.
Lintera prospettazione della società appellante non considera che il provvedimento di cui al DM n. 2023 del 1999, in forza del quale ha percepito le somme di cui, con latto impugnato nel presente giudizio, si chiede in parte la restituzione, aveva pacificamente riconosciuto allappellante il contributo incentivante solo a titolo provvisorio.
Il provvedimento impugnato nel presente giudizio ha ad oggetto la determinazione definitiva del contributo spettante allappellante, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per lattuazione del progetto, parte delle quali non sono state ritenute ammissibili.
In altri termini, la società non può affermare che latto impugnato interviene su una precedente situazione sulla quale riponeva affidamento, rispondendo alla logica della procedura di sostegno finanziario in esame una prima fase di concessione, solo provvisoria, delle risorse ed una seconda fase, una volta concretamente realizzato il progetto, di determinazione definitiva del finanziamento in base alle spese effettivamente sostenute e qualora ammissibili.
5.1 – Ciò premesso, seppure il principio giurisprudenziale sul quale si basa la sentenza impugnata non appare pertinente – riferendosi ad un caso, diverso da quello oggetto del presente giudizio, in cui il contributo percepito dal beneficiario era stato revocato a seguito dellaccertamento della falsità delle attestazioni rese per ottenerlo – leccezione di parte appellante non può essere accolta, dal momento che quello impugnato nel presente giudizio è lultimo atto, dovuto e necessitato in base alla procedura per la concessione del finanziamento, in quanto tale non soggetto ad un termine di prescrizione strettamente inteso.
Solo nel momento in cui viene definitivamente stabilita la somma effettivamente spettante, può eventualmente discutersi della prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto erroneamente corrisposto a titolo provvisorio. Infatti, il provvedimento definitivo – Decreto n. 2361/2018 – è evidentemente espressione del potere dellamministrazione, il cui esercizio non può evidentemente essere assoggettato ad un termine di prescrizione.
In ogni caso, anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, già il T.A.R. ha rilevato che, al più, il termine prescrizionale, riferito alla ripetizione delle somme (provvisorie) indebitamente corrisposte, potrebbe decorrere solo dal momento in cui sono state concretamente verificate le spese dalla competente commissione (organo nominato con decreto direttoriale n. 1486 del 15 marzo 2016). Solo in quel momento è infatti individuabile la somma definitiva a cui ha diritto il beneficiario del finanziamento.
5.2 – Per le stesse ragioni, sotto altro profilo, nel caso di specie, non si pone il tema dellapplicazione dellart. 21 nonies l. 241/90 dal momento che lamministrazione non ha esercitato il potere di annullamento di ufficio di un provvedimento illegittimo, ma ha semplicemente stabilito definitivamente, dopo la precedente determinazione provvisoria, la misura del finanziamento, in coerenza con la regolamentazione di carattere generale discendente dalla normativa applicabile e dalle disposizioni del Patto territoriale assentito.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/11/2022 di Roberto Donati

