Congruenza tra documenti camerali dell’impresa ed oggetto dell’appalto

Set 21, 2022

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Il Tar Puglia, nel respingere il ricorso, ribadisce gli orientamenti in materia di congruenza tra oggetto sociale dellimpresa, come risultante dai documenti camerali, ed oggetto dellappalto.

Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20/09/2022, n. 1423:

4) Va premesso che … secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 15/05/2019, n.3149) in tema di congruenza tra oggetto sociale dellimpresa partecipante alla procedura di gara come risultante dai documenti camerali (iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura) e oggetto del contratto da aggiudicare, liscrizione camerale [… ] ha lo scopo di filtrare lingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dellaffidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176) sicchè si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dellimpresa, come riportate nelliscrizione alla Camera di commercio e loggetto dellappalto, come si può dedurre dal complesso delle prestazioni previste, ma con la precisazione che a parziale mitigazione di tale impostazione, la corrispondenza contenutistica non va intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 261; Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170) (T.A.R. Lecce, Sez. III, n. 562 del 6 aprile 2022).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/09/2022 di Roberto Donati