L’adesione ad un Consorzio Nazionale per riciclaggio rifiuti è un requisito di esecuzione del contratto

Ago 16, 2022

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

La società appellante impugna la sentenza di primo grado per aver respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale veniva contestata la richiesta formulata dalla stazione appaltante di fornire, in vista della stipula del contratto, la prova di «essere in regola con gli obblighi di partecipazione al Consorzio Polieco» ( Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene).

Consiglio di Stato, Sez. V, 16/08/2022, n. 7140 respinge lappello, evidenziando come liscrizione richiesta costituisca un requisito di esecuzione dellappalto:

Le censure sono infondate.

In linea generale, è noto che lart. 100 del Codice dei contratti pubblici consente alla stazione appaltante di richiedere, inserendoli nel bando o nel capitolato doneri, requisiti particolari per lesecuzione del contratto finalizzati a conseguire determinati obiettivi sociali e ambientali. Peraltro, con riferimento alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene, lart. 234 del d.lgs. n. 152 del 2006 delinea una speciale disciplina che impone liscrizione al Consorzio PoliEco o a un sistema alternativo (previsto dal comma 7 dellart. 234 cit.) sia ai «produttori e […] importatori di beni in polietilene», sia agli «utilizzatori e i distributori di beni in polietilene», sia, infine, ai «riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene» (art. 234, comma 4).

Pertanto, la società ………….., nella sua qualità di soggetto produttore di beni in polietilene, è tenuto a iscriversi al Consorzio Polieco ovvero aderire a uno dei sistemi alternativi delineati dallart. 234, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo cui «Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate»).

La richiesta della stazione appaltante di acquisire dallaggiudicataria, prima della stipula del contratto, ladesione a una delle modalità indicate dallart. 234 cit., corrisponde quindi pienamente agli scopi e alle finalità della disciplina normativa in materia.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/08/2022 di Roberto Donati