Il compenso del progettista va indicato anche nellindagine di mercato
Il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dellindagine di mercato, nella fase che precede la procedura negoziata, in modo da rendere note le prestazioni richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dellimporto stabilito e valutare se convenga partecipare alla gara. Lo ribadisce lAnac in una nota a firma del presidente Giuseppe Busia approvata in merito allistruttoria sullaffidamento del servizio di progettazione di un edificio adibito a polo di infanzia a Pesaro, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 156.621 euro.
Nella stessa nota, lAutorità spiega anche che, in caso di omissione di un livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve remunerare ogni prestazione svolta anche se riconducibile al livello di progettazione omesso: i livelli di progettazione omessi, infatti, non sono soppressi ma unificati al livello successivo e le voci di parcella relative ai singoli livelli progettuali tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi.
I fatti
Listruttoria dellAnac nasce da una segnalazione del Consiglio Nazionale Ingegneri (Cni) che ha rilevato come il corrispettivo a base della gara in questione non coincida con limporto calcolato secondo i parametri del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 cui le stazioni appaltanti sono obbligate ad attenersi negli appalti per laffidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
Il Comune di Pesaro ha replicato spiegando di aver avviato una indagine di mercato per verificare la presenza di eventuali operatori economici interessati a partecipare alla selezione e che tale avviso quindi non costituisce procedura di gara, la quale avrebbe comportato lobbligo di riportare nei documenti di gara il procedimento adottato per la determinazione dellimporto del corrispettivo. Il comune di Pesaro ricorda inoltre che loggetto dellappalto riguarda un unico livello di progettazione definitiva-esecutiva, predisposta omettendo un livello di progettazione. Quindi limporto calcolato dal Cni è diverso in quanto questo considera alcune prestazioni che non sono richieste dalla stazione appaltante. Il comune marchigiano ritiene, in sostanza, che alcuni corrispettivi riferibili agli elaborati del progetto definitivo potevano ritenersi assorbiti dagli analoghi elaborati del progetto esecutivo
I rilievi dellAnac
LAutorità rileva diversi profili di anomalia. Innanzitutto in merito alla mancanza del procedimento adottato per il calcolo dei compensi da porre a base di gara: tra le informazioni da indicare nellavviso di avvio dellindagine di mercato cè il valore dellaffidamento. Per quantificarlo correttamente, osserva Anac, non si può prescindere dal calcolo dei compensi che saranno posti a base dasta nellottica di garantire la massima trasparenza e correttezza dellazione amministrativa.
Quanto ai compensi fuori dai parametri previsti per legge, lAnac ricorda che le stazioni appaltanti possono derogare allobbligo di determinare il corrispettivo a base dasta mediante applicazione delle tabelle del decreto Parametri se forniscono una motivazione adeguata. Nessuna motivazione adeguata invece è stata fornita in questo caso dal comune di Pesaro.
Quanto allomissione di un livello di progettazione, lAnac ricorda il comunicato del presidente dell11 maggio scorso con cui è stato chiarito che quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per lincarico oggetto dellaffidamento anche se riconducibili ai livelli di progettazione omessi. In caso contrario si incorrerebbe nella violazione del principio dellequo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione. La fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione.
Fonte: ANAC del 29/07/2022

