La proroga è diversa dal rinnovo

Lug 13, 2022

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La concessione ( originariamente di durata sino al 30.11.2019 ) è stata prorogata per tre volte.

A giugno del 2021 il Comune ha ulteriormente prorogato il contratto fino al 31 dicembre 2021 «o comunque alla data di consegna del servizio alloperatore che verrà selezionato in esito alla procedura di gara di prossimo avvio, alle condizioni attualmente in essere».

Nel confermare la proroga il Comune e ha ritenuto non praticabile lipotesi di rinegoziare lattuale assetto contrattuale.

La concessionaria ha domandato laccertamento della nullità, o comunque, lannullamento dei provvedimenti di proroga.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/07/2022, n. 1668 respinge il ricorso, ribadendo la differenza tra proroga e rinnovo:

15.Il terzo motivo ha ad oggetto il vizio di sviamento di potere: ad avviso della ricorrente la proroga sarebbe illegittima poiché lamministrazione, in luogo di cercare una soluzione concordata, si sarebbe procurata un indebito vantaggio, essendosi assicurata condizioni contrattuali di favore, che non sarebbero reperibili sul mercato allesito di una nuova procedura di evidenza pubblica e sarebbero diseconomiche per la ricorrente, poiché porterebbero a una gestione in perdita, per circa ventimila euro al mese.

16.Anche questa censura non merita accoglimento.

Come si è detto, larticolo 9 del capitolato speciale ha espressamente previsto che il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di 5 anni […] e che in mancanza di rinnovo espresso il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista. Qualora alla scadenza del contratto di concessione lAmministrazione Comunale non avesse provveduto allaggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il concessionario uscente è obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario allespletamento delle procedure per il nuovo affidamento. Della proroga tecnica sarà data comunicazione scritta al concessionario. qualora alla scadenza del contratto di concessione lAmministrazione Comunale non avesse provveduto allaggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il concessionario uscente è obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario allespletamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Partecipando alla procedura di gara e sottoscrivendo il contratto – che allart. 4 richiama il potere dellamministrazione di disporre la proroga – la ricorrente si è quindi impegnata a proseguire il servizio alle medesime condizioni e prezzi vigenti al momento della scadenza, per il tempo strettamente necessario allespletamento della procedura di gara, quale è – per le ragioni sopra affermate – il periodo intercorso tra il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021.

La proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dallatto originario e ciò a differenza del rinnovo, la cui previsione, in forza di quanto disposto dallart. 9, costituisce una facoltà e non certo di un obbligo per lamministrazione (cfr. Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019).

Non può pertanto ritenersi che i provvedimenti impugnati siano affetti dal vizio di eccesso di potere per sviamento, avendo lamministrazione disposto motivatamente una proroga del contratto per le eccezionali ragioni legate allemergenza pandemica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/07/2022 di Roberto Donati