Il Consiglio di Stato conferma quellorientamento secondo cui la garanzia provvisoria è parte essenziale e integrante dellofferta e dunque è insuscettibile di soccorso istruttorio.
Limpresa era stata esclusa per aver presentato una polizza bancaria non valida … perché rilasciata da un soggetto non legittimato.
Consiglio di Stato, Sez. V, 28/06/2022, n. 5347, nel respingere lappello ribadisce che:
Le pur condivisibili deduzioni di parte appellante, circa la necessità di applicare, anche in caso di informazioni false o comunque non veritiere, il metodo della valutazione in concreto di inaffidabilità e non quella della automatica espulsione, recedono infatti rispetto alla assorbente considerazione che, nel caso di specie, ci si trovava dinanzi ad una polizza bancaria comunque invalida, prima ancora che falsa, e ciò per stessa ammissione non solo di ……ma anche della difesa di parte appellante (cfr. pagg. 3 e 19 atto di appello)
Quanto poi alla ritenuta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara (censura tra laltro formalmente non riproposta in appello) si osserva brevemente che, secondo la giurisprudenza di questa stessa sezione:
– La garanzia provvisoria – destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo laggiudicazione per fatto non imputabile alla stazione appaltante (cfr. art. 93, comma 6, d. lgs. n. 50 del 2016) – non costituisce un elemento formale ma, in quanto posta a corredo dellofferta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi afferente alla stessa e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione: come tale, essa è sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio, stante il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2021, n. 804);
– Secondo i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato … la carenza di uno degli elementi dellofferta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima lesclusione dellofferta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause desclusione di cui allart. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2020, n.960; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1247; 30 aprile 2018, n. 2587; 14 aprile 2016, n. 1494).
Pertanto, in estrema sintesi: a) la garanzia provvisoria è parte essenziale e integrante dellofferta e dunque insuscettibile di soccorso istruttorio (meccanismo questo pure invocato dalla difesa di parte appellante); b) la carenza di un simile requisito dellofferta, essenziale secondo la legge di gara, giustifica lesclusione senza violazione del suddetto principio di tassatività delle relative cause.
Di qui la legittima previsione, nellambito della lex specialis, dellesclusione dalla procedura in caso di invalidità della suddetta documentazione a corredo essenziale dellofferta. A nulla valendo il fatto, peraltro, che la richiamata disposizione di gara non abbia previsto anche qui un meccanismo di valutazione in concreto, e ciò dal momento che trattasi, come più volte detto, di ipotesi di invalidità e non di falsità (ex. art. 80, comma 5, lettera c-bis).
Alla luce di quanto sinora considerato, il complessivo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/06/2022 di Roberto Donati

