L’aumento del costo dei materiali legittima l’adozione di varianti per cause impreviste ed imprevedibili!

Giu 27, 2022

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In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, il Senato ha approvato il 23 giugno un maxi emendamento che, visti i tempi stretti imposti alla Camera, costituirà il testo definitivo di legge.

Per cui è possibile già individuare una importante novità in materia di appalti.

Allarticolo 7, infatti, vengono aggiunti i commi 2 ter e 2 quater:

2-ter. Larticolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dellopera.

2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o laggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dellopera, una variante in corso dopera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Il legislatore dunque, a fronte dei pesanti fenomeni di aumento dei costi dei materiali per lavori, interviene fornendo una sorta di interpretazione autentica dellarticolo 106 comma 1 lettera c) ( evidentemente ci voleva una legge per attestare la straordinarietà della situazione ), indicando tra le cause impreviste ed imprevedibili quelle che alterano in modo significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione dellopera.

Il comma 2 ter prevede dunque esplicitamente che laumento del costo dei materiali costituisce causa imprevista ed imprevedibile per ladozione delle varianti di cui allarticolo 106 comma 1, lettera c), numero 1)[1].

Il comma 2 quater prevede che, la stazione appaltante o laggiudicatario possano proporre varianti che, senza snaturare lopera e la sua funzionalità, assicurino risparmi da utilizzare in compensazione dei maggiori costi dei materiali ( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ).

Viene dunque prevista unulteriore possibilità, per stazioni appaltanti ed appaltatori, per fronteggiare la grave situazione venutasi a determinare in ragione dellaumento dei costi dei materiali verificatosi in maniera estremamente importante nel corso del 2021.

Vedremo leffettiva ricaduta operativa della norma, che fissa opportunamente paletti stretti perché il progetto a base di gara non sia stravolto.

Ecco il testo del maxiemendamento messddl 2598__406397.

Siena, 26/06/2022

Roberto Donati

[1] Art.106 comma 1 lettera c)

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per lamministrazione aggiudicatrice o per lente aggiudicatore. In tali casi le modifiche alloggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso dopera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/06/2022 di Roberto Donati