Il Tar Piemonte evidenzia come, qualora lofferta tecnica preveda la messa a disposizione di un determinato numero di personale, limpegno debba essere rispettato, non essendo ammesse modifiche in sede di stipula del contratto.
La vicenda riguarda, in particolare, lannullamento dellaggiudicazione per mancata corrispondenza tra offerta tecnica – 9 operai addetti ai lavori – ed effettivo mantenimento degli impegni.
Limpresa, secondo la stazione appaltante, nella fase propedeutica alla stipula del contratto aveva presentato documentazione solo per tre operai.
La ricorrente impugna lannullamento evidenziando di avere due squadre operative per le lavorazioni di tre elementi ciascuno, rilevabili fino a nove complessivi, e presentati i nominativi dapprima di tre lavoratori e successivamente di altri tre, con la riserva di elevarli a nove in caso di necessità così come indicato nellofferta.
Tar Piemonte, Sez. I, 05/05/2022, n.428 respinge il ricorso evidenziando il mancato rispetto degli impegni assunti:
Dallofferta era quindi desumibile con tutta chiarezza la disponibilità costante di sei operai esperti e qualificati i quali, in caso di necessità indifferibili, potevano essere incrementati al numero di nove lavorando anche in contemporanea: tale elemento è stato apprezzato espressamente la commissione giudicatrice, che ha considerato come la -ricorrente- presentasse un buon numero di operai specializzata in questo tipo di lavori aeroportuali; ciò vuol dire che tale aspetto dellofferta avuto un peso non irrilevante del punteggio tecnico attribuito.
E va sottolineato che la stessa offerta tecnica della ricorrente aveva specificato i nominativi degli addetti ai lavori indicandone i nomi:………
Una volta proceduto allaggiudicazione, la ……. aveva richiesto allaggiudicataria la documentazione necessaria per la stipula contratto che prevedeva tra laltro la documentazione necessaria allottenimento dei permessi di accesso in area doganale del personale impiegato nellappalto così come indicato nella Relazione acclusa allofferta tecnica, ma -ricorrente-aveva richiesto il permesso daccesso soltanto per tre lavoratori, peraltro in distacco da altra società ………e con nominativi da quelli diversi da quelli prima indicati diversamente da quanto indicato nei contenuti dellofferta tecnica, quindi in radicale differenza rispetto alle persone e soprattutto ai numeri dei futuri addetti alla realizzazione dei lavori aggiudicati; con nota della …….del …. settembre 2021, -ricorrente-veniva sollecitata a richiedere il permesso daccesso anche per i restanti lavoratori, nonché a fornire i curriculum dei tre lavoratori, non conosciuti in quanto non indicati nellofferta; ma in tutta risposta ……. 2021 la ricorrente comunicava i curriculum e la documentazione inerente ai soli tre lavoratori in distacco per i quali era stato richiesto il permesso di accesso in area doganale, così contraddicendo pienamente e definitivamente i contenuti della propria offerta tecnica per quanto riguardava le persone offerta per la manodopera ed il loro numero.
Tale vicenda costituiva per la …….. un ulteriore elemento per lannullamento del provvedimento di aggiudicazione, motivo che si aggiungeva al precedente penale non riportato nellofferta di partecipazione alla procedura negoziata.
Ora va considerato che la primitiva offerta di nove operai qualificati era stata ritenuta meritevole di 7,57 punti, sui complessivi 82,33 ottenuti dalla -ricorrente-e determinanti per laggiudicazione in quanto la seconda in graduatoria aveva complessivamente ottenuto 79,13 punti e la terza 78,40.
Quindi la ricorrente si era già dimostrata inadempiente ancor prima della stipulazione del contratto rispetto alla propria proposta contrattuale, così come esattamente dedotto dalle difese di ………..
Il Collegio ritiene che le modificazioni della forza lavoro in sede di stipulazione del contratto siano del tutto insufficienti a giustificare autonomamente la legittimità dellatto di autotutela impugnato, né è comprensibile quanto dedotto in ricorso circa il puntuale adempimento degli impegni assunti con lofferta tecnica e sullassicurazione delle due squadre operative composte da tre elementi ciascuno rinviando ad eventuali emergenze e necessità in corso dei lavori la richiesta delle altre tre unità: è del tutto palese che due squadre operative composte da tre elementi determinano il numero di lavoratori in sei che possono diventare nove in caso di necessità.
Il ricorso deve essere quindi respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/05/2022 di Roberto Donati

