Il ricorso al T.A.R. competente costituisce l’unico mezzo di impugnazione attribuito alle parti per ricorrere avverso gli atti delle procedure di affidamento

Apr 6, 2022

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In materia di pubblici affidamenti, il rimedio giurisdizionale avverso gli atti illegittimi facenti parte delle relative procedure è unico, e si riduce al solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, con esclusione, quindi, del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 05/04/2022, n. 2518:

7. Le critiche sono infondate e vanno respinte, per i principi di seguito enunciati.

7.1. In materia di pubblici affidamenti, il rimedio giurisdizionale avverso gli atti illegittimi facenti parte delle relative procedure è unico, e si riduce al solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, con esclusione, quindi, del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Lart. 120 c.p.a rubricato disposizioni specifiche ai giudizi di cui allart. 119 comma 1, lett. a) si applica alle controversie aventi ad oggetto gli atti delle procedure di affidamento, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico – amministrative relativamente a pubblici lavori, servizi o forniture dinanzi al giudice amministrativo. Si occupa, altresì, delleventuale proposizione dei c.d. motivi aggiunti e del procedimento che un giudice deve seguire per poter emettere una sentenza con la quale definire una controversia.

Ai sensi dellart. 120, comma 1, del c.p.a., Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dellAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

La norma, che esclude la proponibilità del ricorso straordinario nel contenzioso sui pubblici appalti, è stata inserita nellart. 245, comma 1, del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 163, per effetto della sostituzione operata dallart. 8, comma 1, lett. b) del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

Questo Consiglio, nel parere reso sullo schema del d.lgs. n. 53 del 2010, ha evidenziato che la scelta di escludere il ricorso straordinario è coerente con laccentuata specialità che connota il nuovo rito in materia di appalti (Cons. Stato, commissione speciale, 1 febbraio 2010 n. 368).

Le esigenze di una tutela assicurata in tempi rapidi (proprie del rito) non sarebbero, infatti, compatibili con la possibilità, per linteressato, di attivare un contenzioso dopo centoventi giorni dallemanazione dei provvedimenti impugnati; con ulteriore allungamento dei tempi nellipotesi di istanza di trasposizione proposta dallamministrazione appaltante o dai controinteressati.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, precisando che, in base allart. 120, è preclusa la possibilità di impugnare gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici con gli strumenti della tutela giustiziale (incluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Tale esclusione è motivata anche per la complessiva ratio che sorregge la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo per tale tipo di controversie, cadenzata da tempi processuali serrati e stringenti, il cui rispetto sarebbe certamente pregiudicato dallo svolgimento di una fase contenziosa da svolgersi davanti allamministrazione; pertanto, in tale tipo di controversie, leventuale proposizione di ricorsi amministrativi non determina la sospensione del termine per proporre ricorso giurisdizionale. E stato, infatti, chiarito che: Non vi sono dubbi circa lesistenza della preclusione, espressamente prevista dalla disciplina del c.d. rito appalti, ed appare altrettanto chiaro che la conseguente inammissibilità del ricorso straordinario deve riverberarsi sulla sua eventuale trasposizione in sede giurisdizionale, in quanto in caso contrario si vanificherebbe la stessa ratio di una disciplina processuale speciale accellerata volta a garantire una rapida conclusione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici(Cons. Stato, n. 6237 del 2018).

Secondo lindirizzo condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, a tale conclusione si perviene in via ermeneutica già dalla lettura del primo comma dellart. 120, il quale prevede che il ricorso al T.A.R. competente costituisca lunico mezzo di impugnazione attribuito alle parti per ricorrere avverso gli atti delle procedure di affidamento, come emerge dallutilizzo dellenunciato linguistico unicamente.

Converge in tal senso lunivoco orientamento di questo Consiglio, secondo cui: sono soggetti al c.d. rito appalti, ovvero al giudizio ordinario di legittimità che si svolge davanti al giudice amministrativo, e che ha ad oggetto la complessa attività della pubblica amministrazione finalizzata alla conclusione di contratti, gli atti delle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture (comma 1 dellart. 120 c.p.a., sopra citato). In termini analoghi si esprime lart. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., attraverso limpiego dellespressione procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture'(…) entrambe le formule normative hanno carattere generale, sono in altri termini riferite a tutti gli atti che si collocano nella fase c.d. pubblicistica di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto(Cons. Stato, n. 2444 del 2017)

In ipotesi di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dellart. 120 comma 2 bis c.p.a., la società esclusa è tenuta ad impugnare il provvedimento di esclusione entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla comunicazione del provvedimento motivato (art. 29 d.lg. n. 50 del 2016) da parte della stazione appaltante. Lomessa impugnazione preclude la facoltà di far valere lillegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/04/2022 di Roberto Donati