La determinazione dell’importo a base di gara della sponsorizzazione non può essere commisurata esclusivamente al valore dei lavori o servizi da realizzare

Apr 4, 2022

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E illegittima, nellambito di una procedura di sponsorizzazione, la determinazione dellimporto a base di gara commisurato esclusivamente al valore dei lavori o servizi da realizzare e del tutto disancorato dalleffettivo valore della controprestazione.

Questo quanto ribadito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 01/04/2022, n.734 che ha accolto i ricorsi di imprese attive nel settore della pubblicità esterna, e che non avevano presentato domanda di partecipazione allavviso pubblicato:

4 II) Il ricorso R.G. n. 1675/21 va riunito al n. 1626/21, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, e vanno entrambi accolti, essendo illegittima, nellambito di una procedura di sponsorizzazione, la determinazione dellimporto a base di gara commisurato esclusivamente al valore dei lavori o servizi da realizzare e del tutto disancorato dalleffettivo valore della controprestazione (C.S., Sez. V, 4.11.2019, n. 7502), come ha invece avuto luogo nel caso di specie.

Anche ANAC, nella delibera n. 625 del 7.6.2017, ha previsto che nelle sponsorizzazioni, limporto di base della procedura selettiva, ossia la soglia minima da indicare nellavviso pubblico, sulla quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può e non deve essere automaticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da eseguire o acquistare, ma deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine (in senso lato) ritraibile dallabbinamento del nome o del marchio dimpresa agli interventi da realizzare.

Lomessa quantificazione del valore della controprestazione non rappresenta una lacuna meramente formale, riflettendosi infatti sul principio di buona amministrazione, avendo potenzialmente esposto il Comune al rischio di concedere allo sponsor unutilità superiore a quella acquisita, e sulla par condicio, non avendo consentito lutilizzo di un criterio di scelta del contraente che valorizzi la gestione degli impianti pubblicitari, e cioè spazi pubblici affidati mediante concessione, al fine del loro sfruttamento economico, che anche in base a quanto disposto dallart. 167 c. 1 del Lgs. n. 50/16, presuppone lindicazione del loro valore stimato.

In contrario non rileva il doc. n. 18 del Comune, essendo un documento formato nel corso del presente giudizio, e non invece confluito nellistruttoria preordinata allemanazione dellAvviso, come invece avrebbe dovuto, ciò che ne conferma pertanto lillegittimità.

Malgrado le ricorrenti non abbiano presentato domanda di partecipazione allAvviso, avendo tuttavia contestato in radice la stessa natura della procedura impugnata, per non quantificare la controprestazione offerta allo sponsor, per giurisprudenza costante, tale onere si sarebbe risolto in uninutile adempimento formale (C.S., Sez. V, 25.11.2019, n. 8014).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/04/2022 di Roberto Donati