La ricorrente è risultata aggiudicataria, per la durata di sette anni, della concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari mediante linstallazione di numerosi distributori automatici presso le sedi di Azienda Ospedaliera.
Il contratto viene firmato il 2.01.2020, poco prima dellinsorgere dellemergenza sanitaria da Covid-19, con fissazione del canone di concessione nella misura annua pari a euro 321.000,00.
A causa dellemergenza sanitaria, a decorrere dal marzo 2020, dunque in stretta contiguità temporale con la stipula del contratto, la concessionaria ha registrato un grave e costante calo del fatturato relativo ai distributori automatici presenti nelle sedi dellAzienda Ospedaliera.
A fronte della rilevante contrazione dei guadagni, non imputabile alla concessionaria, non risultando sostenibile il canone annuo euro di 321.000,00 previsto a carico della stessa, la ricorrente, richiedeva allAzienda Ospedaliera, in attuazione dellart. 28-bis D.L. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici, la revisione delle condizioni economiche della concessione.
LAzienda Ospedaliera, lamentando un inadempimento contrattuale della ricorrente in ordine al mancato pagamento del canone, ha negato il riequilibrio del rapporto economico e preannunciato lattivazione del procedimento di risoluzione del contratto ed il calcolo delle penali per il ritardo.
Limpresa, a fronte della nota ricevuta, ricorre al Tar, che accoglie il ricorso.
Ecco le motivazioni di Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14/03/2022, n. 452:
Considerato che:
– lart. 28-bis D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 stabilisce che in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dellappaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi allAgenzia delle entrate ai sensi dellarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dallemergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dallarticolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni;
Ritenuto che:
– in base a tale disposizione, pertanto, in presenza di un calo del fatturato registrato dal concessionario per i singoli mesi interessati dallemergenza epidemiologica da Covid-19 superiore al 33%, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario in relazione al solo periodo interessato dalla citata emergenza;
– alla luce dei motivi di ricorso e delle allegazioni della ricorrente circa il calo del fatturato subito durante il periodo emergenziale, la censura è fondata, con conseguente annullamento dellatto avversato nella parte in cui lAzienda Ospedaliera ha negato lattivazione della procedura di revisione, salvo il riesercizio del potere della p.a. intimata, teso esaminare listanza di revisione avanzata dalla …. e la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall art. 28-bis D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020;
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/03/2022 di Roberto Donati

