Gara per servizi assicurativi.
Lappellante sostiene che laggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, per avere indicato nella propria offerta economica costi interni relativi alla sicurezza pari a zero. Secondo lappellante lindicazione di costi per la sicurezza interna pari a zero equivarrebbe ad omessa indicazione, e quindi integrerebbe al pari di questa la violazione dellart. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oltre che della normativa di gara.
Consiglio di Stato, Sez. V, 01/03/2022, n.1454 respinge lappello :
3. Le censure così sintetizzate sono infondate.
4. Deve premettersi che la procedura di gara in contestazione nel presente giudizio ha ad oggetto «laffidamento delle coperture assicurative dellAteneo» resistente (così il bando di gara).
Come deduce lappellante, il servizio non è qualificabile come servizio «di natura intellettuale», esonerato ai sensi del sopra citato art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici dallobbligo ivi previsto, e richiamato dal parimenti richiamato art. 15 del disciplinare di gara, di scorporare nella propria offerta economica gli «oneri aziendali concernenti ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Deve infatti precisarsi che i servizi di natura intellettuale sono quelli corrispondenti alle professioni liberali, svolte personalmente ed in via autonoma da soggetti abilitati, e che implicano lo svolgimento di attività di ideazione e risoluzione di questioni specifiche; non vi rientrano pertanto attività che pur non di carattere materiale siano nondimeno connotate da ripetitività, e cioè siano eseguite secondo modalità standardizzate (così: Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2021, n. 7093).
Nel secondo caso ora descritto rientrano pacificamente i servizi assicurativi.
5. Tanto premesso, lobbligo di scorporare gli oneri interni per la sicurezza, gravante sul partecipante alla procedura di gara oggetto di giudizio, è stato assolto sul piano formale da parte della ……….. con lindicazione pari a 0 del costo per la voce in questione nellambito del modello recante la propria offerta economica. Questultima ha quindi giustificato lassenza di oneri interni per la sicurezza nei seguenti termini: «(p)er quanto attiene alla gestione dei sinistri, anche in questo campo la Compagnia è impegnata, attraverso una fitta rete di ispettorati efficacemente distribuita, in una profonda opera di miglioramento e razionalizzazione del servizio, che anche attraverso lutilizzo di strumenti telematici consente una più rapida ed efficace gestione delle fasi del sinistro (dallapertura alla valutazione e liquidazione) con conseguente miglioramento del servizio anche a fronte di costi di gestione sensibilmente ridotti. Infine nellesecuzione delle attività di cui sopra, la Società si avvale di personale specializzato e, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto del rispetto di tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza previdenza e assistenza nei confronti dei propri dipendenti».
6. Contrariamente a quanto sostiene lappellante …………, attraverso le giustificazioni qui riportate lobbligo ex art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici deve ritenersi assolto anche sul piano sostanziale.
Laggiudicataria ha infatti fornito elementi plausibili a sostegno dellassenza di costi interni per la sicurezza dichiarata nellofferta economica. Questi attengono non già alla natura intellettuale del servizio, ma alle relative modalità di gestione, caratterizzate dalla distribuzione capillare di ispettorati assicurativi, dallimpiego di strumenti informatici nella gestione delle pratiche e nellimpiego di personale professionalmente formato. Come statuito dalla sentenza di primo grado si tratta di giustificazioni adeguate a supportare lassenza di costi ex art. 95, comma 10 d.lgs. n. 50 del 2016, che in particolare traggono fondamento dallincontestato carattere standardizzato delle attività di agenzia assicurativa e dalle possibilità che una razionale organizzazione territoriale e limpiego delle tecnologie informatica offrono rispetto allobiettivo di minimizzare i rischi per la sicurezza del personale e dunque di abbattere i relativi costi, nellambito di un servizio richiedente nella sostanza lo svolgimento di mansioni impiegatizie.
7. Il profilo ora evidenziato vale a distinguere il caso oggetto del presente giudizio da quello esaminato dalla V Sezione di questo Consiglio di Stato nella sopra menzionata sentenza 24 maggio 2021, n. 3996, richiamata dallappellante a fondamento delle proprie censure.
In quel caso, concernente una fornitura e posa in opera di macchinari di elevato contenuto tecnologico, laggiudicataria non aveva fornito in sede di gara alcuna giustificazione a sostegno dellassenza di oneri per la sicurezza interna dichiarata in offerta, salvo poi contraddirsi in giudizio, con lammettere di sostenere costi per tale voce, ma comunque in misura irrisoria rispetto al proprio volume di affari. Pertanto, la violazione del più volte richiamato art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici è stata ricavata in quel caso non già dalla supposta equiparazione dellindicazione di oneri interni per la sicurezza pari a 0 al caso testualmente previsto dalla norma di legge dellomesso scorporo degli oneri dallofferta economica, ma dal fatto che lindicazione di oneri pari a 0 è stata a posteriori smentita dalla stessa aggiudicataria.
Diverso è il caso di specie, in cui non vi è stata alcuna contraddizione, ma anzi le giustificazioni fornite in gara si sono rivelate plausibili.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/03/2022 di Roberto Donati

