Il Tar Sardegna si esprime una fattispecie, la carenza del documento di identità del sottoscrittore, che nella procedure tradizionali cartacee determina lesclusione dalla gara ( e nel caso in questione i partecipanti erano solo due ! ).
Il Tar ribadisce principi consolidati della giurisprudenza, respingendo il ricorso avverso lesclusione:
Ecco la sintesi di Tar Sardegna, Sez. I, 24/02/2022, n.131:
2.1.5. Una volta chiarito che i partecipanti alla gara erano tenuti ad allegare alla domanda e alle dichiarazioni una copia del documento didentità, deve anche escludersi, per quanto si dirà di seguito, che la stazione appaltante, a fronte del mancato rispetto di tale adempimento da parte di ………, avesse il dovere di attivare nei suoi confronti la procedura di soccorso istruttorio, analogamente – secondo quanto dedotto dalla ricorrente – a quanto previsto dallart. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo alle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, ai casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui allarticolo 85, con esclusione di quelle afferenti allofferta economica e allofferta tecnica.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide, ha chiarito che lassenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegata alla dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, limpresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione. È quindi legittima lesclusione dalla gara del concorrente che non ha allegato alla dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, da unire allofferta tecnica per attestarne un requisito, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, trattandosi di omissione che, ai sensi dellart. 83, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 341/2021; T.A.R. Abruzzo – LAquila, Sez. I, n. 275/2019; C.d.S., Sez. V, n. 4959/2018; id., n. 1739/2012).
Lallegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore dellistanza e della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dellart. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, volta ad alleggerire gli oneri di allegazione documentale in capo alle parti private nei rapporti con la pubblica amministrazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta e giuridica esistenza ed efficacia allautocertificazione.
Si tratta, pertanto, di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data lunità della fotocopia del documento di identità e della istanza (o della dichiarazione sostitutiva), un collegamento tra listanza (o la dichiarazione) e il documento, nonché a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, limputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4959/2018, cit.; id., n. 1739/2012, cit.; C.d.S., Sez. VI, n. 2579/2011; id., n. 3442/2009; C.d.S., Sez. V, n. 5761/2007; id., n. 2333/2007; T.A.R. Trieste – Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 228/2020).
Va quindi ribadito che le dichiarazioni sostitutive, per la loro giuridica esistenza ed efficacia, presuppongono, ai sensi dellart. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero, come sarebbe stato necessario nella fattispecie di cui è causa, lallegazione di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore (C.d.S., Sez. V, n. 5677/2003). Lomessa allegazione del documento non integra una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva, come tale suscettibile di emenda (C.d.S., Sez. V, n. 2479/2006; id., n. 5677/2003), in quanto la dichiarazione che si presenta difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 non si presta a quella valutazione di efficacia che sola le consente di sostituire il documento pubblico, in ragione della mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore che comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di certezza.
In altri termini, lallegazione della fotocopia di un documento di identità costituisce un elemento essenziale, in ossequio alla ratio della norma di asseverare, anche ai fini dellassunzione di responsabilità, la provenienza delle dichiarazioni rese; viene in rilievo, nella sostanza, un minimo ineludibile di formalità, di cui la legge pretende losservanza a fronte dellevidente semplificazione delle procedure. Tale adempimento, che allevidenza richiede uno sforzo minimo e un sacrificio irrisorio e non seriamente apprezzabile da parte dellinteressato (a maggior ragione se si tratta di un operatore economico professionale, come nel caso di specie), lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1739/2012, cit.), configurandosi, nella previsione ex art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, quale elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la valenza di monito, per il dichiarante, delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni false) non soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima limprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dellistanza (o dichiarazione) a una determinata persona fisica (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 8927/2007): tale istanza (o dichiarazione), solo se formata a norma degli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, diviene un documento avente lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà, in guisa tale che la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle e inefficaci le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di partecipazione (non sanabili in alcun caso e certo non con le regole del soccorso istruttorio in materia di appalti), le quali devono considerarsi come del tutto omesse, ossia in violazione di legge e del bando (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 2481/2019).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/02/2022 di Roberto Donati

