La ricorrente impugna la propria esclusione, motivata per avere inserito la dichiarazione dellofferta economica allinterno della busta amministrativa.
La gara era da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
La ricorrente sostiene in particolare come, dopo la formazione e il caricamento sulla piattaforma telematica della busta A) inerente alla documentazione amministrativa, il sistema non avrebbe consentito alla stessa linserimento del file, relativo alla dichiarazione di offerta economica, rendendosi quindi necessaria la collocazione di tale modello nella busta relativa alla documentazione amministrativa, lunica in grado di contenere degli allegati.
La ricorrente ha comunque successivamente compilato la busta B) dellofferta economica, ottenendo le necessarie ricevute di avvenuto e corretto caricamento di entrambe le buste e di regolare partecipazione.
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19/02/2022, n. 280 accoglie il ricorso ed annulla lesclusione:
Considerato che:
– alla luce del parere dellA.n.a.c. n. 57 del 19.03.2014 la regola della separazione fisica dellofferta economica dallofferta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà lammontare delle offerte economiche: la forma procedurale risponde allesigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, sicché, in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dellofferta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica;
– secondo costante orientamento interpretativo, infatti, il principio della segretezza dellofferta economica è a presidio dellattuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dellazione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento delliter che si conclude con il giudizio sullofferta tecnica e lattribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612);
– il richiamato principio ermeneutico trova quindi puntuale ed esclusiva applicazione nelle procedure selettive in cui il criterio di scelta è quello dellofferta economicamente più vantaggiosa, ponendosi, appunto, a presidio nella necessità di evitare che la valutazione tecnica dellofferta da parte del collegio esaminatore sia condizionata dalla conoscenza della proposta economica più conveniente formulata da una società partecipante;
– pertanto, se la gara è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, lautomaticità della valutazione dellofferta esclude che la mancata operatività del principio di segretezza possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine allobiettività ed omogeneità dellattività compiuta dalla Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, n. 30; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13884);
Ritenuto che:
– nella fattispecie lassegnazione della commessa pubblica è stata disposta sulla scorta del criterio del prezzo più basso;
– nessuno dei files riguardanti la documentazione amministrativa contiene indicazioni dirette o indirette di carattere economico relativamente allofferta presentata, mentre il file con la dichiarazione dellofferta economica, seppur inserito tra la documentazione amministrativa, non risulta essere stato aperto dalla Commissione;
– in ogni caso, in applicazione dei condivisibili principi ermeneutici, nella vicenda in esame assume valore dirimente la circostanza che lautomatismo dellaggiudicazione correlato al prezzo dellofferta più basso impedisce che lastratta e incidentale conoscenza dellofferta economica presentata da un operatore possa pregiudicare lesito della procedura di gara;
– sussistendo i presupposti di una pronuncia in forma semplificata ai sensi dellart. 60 c.p.a., il ricorso è quindi fondato nella parte in cui è richiesta la caducazione del provvedimento di esclusione, con conseguente annullamento dello stesso, salva ogni ulteriore determinazione della stazione appaltante;
– il gravame va di contro dichiarato inammissibile laddove è richiesto lannullamento della proposta di aggiudicazione, attesa la carenza di lesività di tale determinazione (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 2593);
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/02/2022 di Roberto Donati

