Il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti la valutazione dell’offerta non è assoluto

Feb 18, 2022

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Nel respingere lappello il Consiglio di Stato ribadisce come il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti la valutazione dellofferta non sia assoluto.

Ecco la sintesi di Consiglio di Stato, Sez. V, 17/02/2022, n. 1186:

In relazione al secondo motivo, come chiarito dalla giurisprudenza, il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti la valutazione dellofferta ai fini dellaggiudicazione non risulta eluso o violato allorché gli aspetti organizzativi non sono destinati ad essere apprezzati in quanto tali, quindi in modo avulso dal contesto dellofferta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nellofferta, cioè come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e quindi come parametro afferente le caratteristiche oggettive dellofferta.

Invero, il divieto di commistione tra criteri soggettivi ed oggettivi non è assoluto, ma consente alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti loggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione dellofferta, di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione dellofferta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare la specifica attività oggetto di gara (Cons. Stato, V, 17 marzo 2020, n. 1916). Inoltre, ai sensi dellart. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, lofferta economicamente più vantaggiosa può essere individuata anche in relazione allesperienza del personale effettivamente utilizzato nellappalto, qualora la qualità dello stesso possa avere uninfluenza significativa sul livello di esecuzione dellappalto.

Ai sensi dellarticolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono indicare livelli minimi di capacità (evidentemente intesi quali forme di barrage condizionanti la stessa partecipazione alle gare) e, allo stesso tempo, procedere alla verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative e delle competenze tecniche (intesa evidentemente in senso gradualistico e parametrico, con possibilità di modulare la valutazione in ragione del diverso grado di capacità riscontrato) (Cons Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6026).

Le stazioni appaltanti hanno, dunque, il potere discrezionale – purchè esercitato in osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, come nella specie – di fissare nella lex specialis elementi dellofferta che, pur riferendosi in senso lato a requisiti soggettivi delloperatore concorrente, in attenuazione del generale divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti la valutazione dellofferta, per la capacità di illuminare sulla qualità della stessa, rappresentano un elemento di questultima, poiché esprimono la sua affidabilità (cfr. Cons. Stato, V, 20 giugno 2019, n. 4198).

Alla luce delle suesposte considerazioni lappello va respinto, e per leffetto va confermata la sentenza impugnata.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/02/2022 di Roberto Donati