LA.T.I. aggiudicataria ha reso svariate dichiarazioni, anche facenti parte dellofferta tecnica, rese dal legale rappresentante di società non partecipante alla gara, ma connessa sul piano soggettivo e oggettivo alla mandataria della A.T.I. aggiudicataria ( a cui la stessa ha ceduto un ramo di azienda ).
Non risultando possibile individuare con certezza lautore dellofferta, occorre procedere allesclusione.
Pertanto, nellaccogliere il ricorso avverso laggiudicazione, Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 10/01/2022, n. 24 così stabilisce:
3.1 Le suddette doglianze meritano positivo apprezzamento.
Recita lart. 83 comma 9 secondo alinea del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. che in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui allarticolo 85, con esclusione di quelle afferenti allofferta economica e allofferta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere con laggiunta che In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Lultima parte della stessa disposizione chiarisce che Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono lindividuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ebbene, non vè dubbio che, nel caso di specie, lofferta tecnica presentata dalla A.T.I. aggiudicataria costituita tra ….. (mandataria) e le mandanti …… e ……….. è affetta irregolarità essenziali non sanabili che impediscono di individuare con certezza lautore della stessa.
La circostanza che ben quattro dichiarazioni prescritte dalla lex specialis (di cui tre facenti parte dellofferta tecnica) siano state rese dal legale rappresentante della ………. (Società non partecipante alla gara de qua) non può costituire, come sostenuto dalla difesa erariale, un mero errore materiale.
In disparte dalla considerazione che si è dinanzi non ad una isolata svista redazionale ma a plurime irregolarità dichiarative, è appena il caso di osservare che esse cadono non solo sullidentità del legale rappresentante (e sulla relativa sottoscrizione) ma anche sulla indicazione della stessa Società dichiarante.
Ad apparire massimamente significativa è, poi, come evidenziato in ricorso, lintima connessione esistente, sul piano soggettivo e oggettivo, tra la Società nel cui nome sono state erroneamente rese le dichiarazioni ………. e la ………… effettiva mandataria capogruppo della A.T.I. aggiudicataria. …………
Tale fitta trama di relazioni contrattuali, personali ed organizzative lascia, pertanto, intendere che la………e la…….., benché formalmente distinte, siano nella sostanza riferibili ad un unico centro decisionale ed al medesimo assetto proprietario.
Ciò, se da un lato spiega la ragione per la quale la …………. è incorsa, nella presentazione della propria offerta tecnica, nelle rilevate irregolarità essenziali non sanabili, dallaltro, contribuisce a rendere impossibile, a fronte delle suddette incongruenze dichiarative, la certa individuazione di chi tra le due compagini societarie abbia effettivamente inteso formulare lofferta.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/01/2022 di Roberto Donati

