I costi della sicurezza dichiarati in offerta economica devono essere rappresentativi delle misure di tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori impiegati in appalto.
Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, per cui loperatore economico deve rappresentare tutti gli oneri di sicurezza che incidono sui costi di esecuzione.
Ecco la sintesi di Consiglio di Stato, Sez. V, 26/11/2021, n. 7912:
Inoltre, il TAR ha accertato anche linadeguatezza e la conseguente incongruità delle correlate misure di tutela che ……. ha previsto di adottare per lesecuzione dellappalto. Non è stato provato con nessun documento o altro mezzo di prova specifico che i costi della sicurezza dichiarati in offerta economica da …… sono rappresentativi di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o che tali costi erano stati considerati in unaltra voce (neppure nelle spese generali) inclusa nel prezzo offerto. Il Collegio condivide dunque le considerazioni del TAR in ordine alla mancanza di motivazione del provvedimento, che non permette alcuna verifica delle ragioni sulla cui base è stata effettuata la scelta. Inconferente è anche leccezione in merito alla possibilità di motivazione per relationem, in quanto nella relazione del RUP non emerge alcun rinvio ad essa.
13.5 Non risulta neppure condivisibile la tesi che i costi della sicurezza non indicati per le 35 unità di personale condivise con altri appalti sarebbero stati computati nellofferta in quanto assorbiti nei costi della sicurezza che la società in generale sopporterebbe o certamente compensabili con lutile dellappalto. Al di là dellassenza di un puntuale, specifico e verificabile dato in merito, tale compensazione sarebbe idonea ad alterare la consistenza economica dellofferta, perché si tradurrebbe nella mancata imputazione al particolare appalto di una porzione rilevante dei costi legati allo svolgimento del servizio posto a gara.
13.6 Lallocazione esterna di costi necessari e previsti dal bando quale lex specialis violerebbe il principio del divieto di disparità di trattamento. Ma anche se si volesse superare tale limite, nelle spese generali di ….. non risulta alcuna voce riferita a costi della sicurezza del personale condiviso, neanche pro quota. La compensazione con lutile dellappalto trova unulteriore e duplice limite nel Codice dei contratti pubblici: i) lart. 95 comma 10 prevede che gli oneri aziendali della sicurezza, in quanto elemento essenziale dellofferta economica, devono essere dichiarati sin dal momento di presentazione dellofferta stessa; ii) lart. dellart. 83, comma 9 esclude il soccorso istruttorio in caso di incompletezza o irregolarità afferente allofferta economica. Una revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, elementi costitutivi dellofferta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 4/2014, n. 3/2015 e n. 9/2015).
13.7 Si deve anche confermare la statuizione del TAR in merito allapplicazione dei parametri numerici offerto dalle Linee Guida ITACA, rispetto ai quali i costi dichiarati dalla ….. sarebbero congrui. Al di là che dallanalisi tecnica del RUP non si rinviene alcun punto su tali valutazioni secondo le Linee Guida, ……ha scelto di affrontare le spiegazioni di congruità attraverso un modo diverso, ovvero tramite un computo dettagliato delle misure della sicurezza che essa stessa ha individuato per lesecuzione dellappalto. E logica la pronuncia del TAR che nel caso di specie non si pone una questione di corretta applicazione di una formula matematica (essendo un valore presunto degli oneri di sicurezza rispetto al quale confrontare, in diminuzione o aumento, quelli concretamente indicati dal concorrente), ma risulta necessaria – a monte di tale calcolo – la verifica se loperatore economico abbia rappresentato tutti gli oneri di sicurezza che incidono sui costi di esecuzione, mancanti in larga parte, soprattutto per i lavoratori condivisi.
Questo Consiglio ha ritenuto in merito che lapplicazione di una formula non esime il concorrente dallindicazione puntuale nelle giustifiche degli oneri aziendali di sicurezza cui limpresa deve assolvere per garantire la sicurezza dei lavoratori nellesecuzione dellappalto, parametrati alla specificità dellorganizzazione produttiva dellimpresa e alla tipologia di offerta presentata. Il rilievo nevralgico di tali costi nel contesto dellofferta presentata, la cui necessaria indicazione risponde, pertanto, allesigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 31 Cost.), così come la altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione (art. 36 Cost) (Cons. Stato, sez. V, n. 6306/2020).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/11/2021 di Roberto Donati

