Modifica dell’offerta in fase di giustificazioni. Inammissibilità

Nov 5, 2021

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Tra i vari motivi la ricorrente segnala come, in sede di procedimento di verifica dellanomalia laggiudicataria, nellindicare il costo della manodopera, da un lato ha riferito euro 388.172 a 27 unità, dallaltro ha specificato che erano escluse dalla indicata dotazione organica le figure trasversali (dietista e impiegato appalto).

Poiché in sede di offerta economica essa aveva indicato euro 388.172 lanno per 29 figure (compresi impiegato dellappalto e dietista), non è legittimo che in sede di giustificazioni riferisca tale importo a 27 figure, allocando dietista e impiegato di appalto (rispettivamente 11.394 e 18.990 euro lanno) nella voce spese generali (il cui importo di euro 177.323 euro lanno non ha subito variazioni dallofferta economica alle giustificazioni). Questo si traduce in unofferta indeterminata, non essendo chiaro se la volontà della parte sia quella espressa nellofferta economica o quella espressa nel giustificare lanomalia dellofferta (si tratterebbe di uninammissibile rettifica di un elemento essenziale dellofferta economica).

Tar Toscana, Sez. III, 04/11/2021, n. 1436 accoglie il ricorso:

La terza censura è fondata.

Laggiudicataria, nella propria offerta economica, indica il personale da utilizzare nellappalto in 29 unità, alle quali corrisponde il dichiarato costo annuo complessivo di manodopera pari ad euro 388.172,60. Invece, nei giustificativi inviati dallaggiudicataria stessa ad Estar in data 2.3.2021, al predetto importo sono ascritti 27 dipendenti, mentre il costo degli altri due addetti (dietista e impiegato dellappalto) è ricompreso espressamente nellambito della voce spese gestionali, amministrative e altri costi generali. In tal modo è stata modificata (rectius: incrementata), in sede di giustificazioni, la spesa originariamente prevista per la manodopera da utilizzare nellappalto. Limporto che, nellofferta economica, corrispondeva a 29 addetti, nella successiva giustificazione corrisponde a 27 addetti, e la spesa degli altri due trova copertura in altra voce del quadro economico.

Rileva pertanto una sostanziale modifica dellofferta in uno dei suoi elementi essenziali, quale è la voce relativa al costo del personale impiegato per eseguire lappalto.

Orbene, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide la modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta uninammissibile rettifica, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dellanomalia, di un elemento costitutivo essenziale dellofferta economica, che non è suscettivo di essere immutato nellimporto al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena lincisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dallart. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (Cons. Stato, V, 11.12.2020, n. 7943; TAR Piemonte, II, 16.11.2020, n. 729).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/11/2021 di Roberto Donati