Se la gara è bandita da una centrale di committenza per conto di altre amministrazioni, della commissione possono far parte funzionari di queste amministrazioni

Set 22, 2021

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La ricorrente evidenzia, tra i vari motivi, come la commissione di gara fosse illegittimamente composta, in quanto il presidente non era dipendente della Centrale di Committenza bensì di uno degli enti per conto dei quali era svolta la gara.

Ciò si pone in contrasto con le disposizioni derivanti dal combinato disposto fra gli artt. 77, 78 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e lart. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. Infatti, non essendo ancora entrato a regime il sistema di individuazione dei commissari di gara previsto dallart. 78 del vigente Codice dei contratti pubblici, in base allart. 216, comma 12, dello stesso Codice la nomina dei commissari va fatta applicando le norme previgenti, ed in particolare lart. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante…;

Tar Marche, Sez. I, 21/ 09/2021, n. 677 respinge il ricorso:

5.1. Il primo motivo va disatteso, in quanto, come il Tribunale ha avuto modo di statuire nella sentenza n. 583/2020 (alle cui conclusioni lodierno Collegio ritiene di dover aderire), laddove una gara dappalto sia bandita da una centrale di committenza o stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni, della commissione di gara possono far parte funzionari di queste amministrazioni, visto che la gara viene bandita nel loro interesse e che, dunque, è assicurata la finalità che la norma invocata da parte ricorrente intendeva perseguire. Va infatti adeguatamente considerato che nel sistema disegnato dal D.Lgs. n. 163/2006 – nella sua versione originaria, ovviamente – le stazioni appaltanti uniche non costituivano, come è invece accaduto dopo il 2012, un asse portante della disciplina, per cui lart. 84 del c.d. Codice degli appalti 2006 va letto ed applicato tenendo conto dellevoluzione che si è avuta medio tempore e che emerge dalla semplice comparazione fra loriginale art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 37-43 del vigente D.lgs. n. 50/2016. E non va nemmeno obliterato il fatto che le stazioni uniche appaltanti, dovendo per la propria mission istituzionale svolgere tendenzialmente un gran numero di gare e non essendo dotate di un grado di autonomia gestionale tale da consentire loro (salvo casi particolari) di assicurarsi unadeguata provvista di personale, potrebbero trovarsi in grave difficoltà a completare le procedure avviate se fossero obbligate a designare quali presidenti delle commissioni di gara solo propri dirigenti o funzionari (e infatti un tale onere non è imposto dallart. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 nemmeno alle stazioni appaltanti semplici, visto che la disposizione invocata da ……… contiene linciso …di norma…).

Tutto ciò a prescindere dalle questioni di diritto intertemporale legate alla mancata implementazione del sistema di designazione dei commissari di gara previsto dallart. 78 del D.Lgs. n. 50/2016.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/09/2021 di Roberto Donati