Il Tar Veneto, nel respingere ricorso, riepiloga i principi sulla possibilità di rettificare errori dellofferta economica.
Ecco quanto richiamato da Tar Veneto, Sez. I, 06/ 09/ 2021, n. 1058:
1.Le censure proposte dalla ricorrente, che per ragioni di connessione possono essere trattate congiuntamente, non sono fondate.
1.1. Per giurisprudenza consolidata la rettifica di eventuali errori dellofferta è considerata ammissibile a condizione che si tratti di correzione di errore materiale, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dellofferta, risultando altrimenti violati la par condicio, laffidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sulleffettiva volontà dellofferente (Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5297 ).
In questo senso si è espressa anche la Corte di Giustizia: non è in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti la richiesta di correzione o completamento dellofferta su singoli punti, qualora lofferta necessiti in modo evidente di un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti, fatto salvo il rispetto di alcuni requisiti (Corte Giust. UE, Sez. VIII, 10 maggio 2017, in causa C-131/16 Archus).
1.2. E stato quindi chiarito che perché si abbia errore materiale emendabile e non illegittima modifica-integrazione dellofferta occorre:
a) che si tratti di un errore materiale necessariamente riconoscibile, e quindi deve risultare palese che il concorrente sia incorso in una svista (T.A.R. Toscana, Sez. III, 24 luglio 2020, n. 971);
b) che leffettiva volontà negoziale delloperatore economico possa ritenersi ragionevolmente certa (Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998). Le offerte infatti sono atti negoziali e devono essere interpretate al fine di ricercare leffettiva volontà dellimpresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dellimpegno negoziale assunto (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6610; Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; Cons Stato, Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 5196; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 17);
c) che lerrore materiale sia tale da poter essere rettificato dufficio senza attingere a fonti di conoscenza estranee allofferta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dellofferente (Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2014, n. 1487; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650). Ai sensi dellart. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, il soccorso istruttorio non può essere esperito per integrare il contenuto negoziale dellofferta (lofferta tecnica e lofferta economica), sicché non deve essere necessario un intervento integrativo da parte delloperatore economico interessato. In definitiva deve essere la stessa Stazione appaltante a procedere alla correzione, non limpresa concorrente;
d) che non siano necessari interventi manipolativi e di adattamento dellofferta, risultando altrimenti violati la par condicio, laffidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889).
1.3. Nel caso di specie tali condizioni risultano pienamente rispettate.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/09/2021 di Roberto Donati

