La stazione appaltante, anche in assenza dei presupposti vincolati di cui allarticolo 97 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, può procedere discrezionalmente a verificare leventuale anomalia della migliore offerta, anche nelle ipotesi di procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dellofferta più vantaggiosa.
Lo ribadisce Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 23/ 08/2021, n.2435 nel respingere il ricorso avverso lesclusione di aggiudicatario provvisorio la cui offerta è poi stata dichiarata anomala:
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Giova innanzitutto rilevare come il potere della stazione appaltante di verificare la congruità dellofferta presentata dalla ricorrente non possa ritenersi in astratto escluso dalla previsione dellart. 7 della lettera invito che ‒ riproducendo il disposto dellart. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 sulla verifica obbligatoria dellanomalia delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara ‒ ha espressamente ribadito che (…) il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Lart. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dalla lex specialis, disciplina i casi in cui, a fronte di specifici e tassativi indici di anormalità (offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara) e del numero di offerte ammesse, la verifica dellanomalia dellofferta è da considerarsi obbligatoria per la stazione appaltante.
Ciò non esclude, però, che ai sensi dellart. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, anche in assenza dei presupposti vincolati di cui al citato comma 3 dellart. 97 del d.lgs. n. 50/2016, possa procedere discrezionalmente a verificare leventuale anomalia dellofferta presentata anche nelle ipotesi di procedura di appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dellofferta più vantaggiosa (T.A.R., Campania, Salerno, Sez. I, 23 agosto 2019, n. 1479).
Nel caso che ci occupa, infatti, la stazione appaltante ‒ pur non essendo obbligata ad attivare il subprocedimento previsto dallart. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in ragione del numero esiguo delle offerte ammesse (solo due) ‒ ha legittimamente scelto di sottoporre a verifica di congruità lofferta dellimpresa ricorrente in ragione della riscontata sussistenza indice di anormalità.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/08/2021 di Roberto Donati

