La commissione di gara escludeva dalla procedura il concorrente per incompletezza della documentazione economico-temporale prevista dalla lex specialis, atteso che il prescritto computo metrico allegato allofferta economica non era estimativo in quanto non riportava né gli importi unitari per ciascuna lavorazione né limporto totale, risultando in contrasto con il disciplinare di gara.
In primo grado il ricorso viene respinto, ed analoga sorte tocca allappello.
Ecco le motivazioni di Consiglio di Stato, Sez. V, 20/ 08/2021, n.5959:
1.2.3. Sulla base delle previsioni testuali del disciplinare non vè dubbio che il computo metrico estimativo rientri fra i documenti costituenti lofferta economica e temporale a tenore del suindicato art. 19.3.2.
In tale contesto, il ruolo così assegnato al documento non può ritenersi inficiato dal solo fatto che si tratti in specie di un appalto a corpo, il cui corrispettivo è predeterminato, e che daltra parte il documento dofferta non sia abbinato ad alcuno specifico criterio valutativo per lattribuzione dei punteggi.
A ben vedere, sè in presenza infatti dun obiettivo strumento di apprezzamento – sotto il profilo economico, muovendo da quello tecnico – delle migliorie proposte dal concorrente, rispetto alle quali il documento vale a porre un collegamento fra i profili tecnici ed economici che la stazione appaltante può ben avere interesse ad apprezzare, anche in assenza di un puntuale criterio valutativo di riferimento (cfr., al riguardo, Cons. Stato, V, 27 aprile 2021, n. 3405, in cui si afferma che la disposizione della lex specialis che richiede linserimento a pena di esclusione dellofferta economica del computo metrico estimativo esprime il necessario collegamento sul piano economico tra le migliorie offerte (inserite nei diversi elaborati da allegare allofferta tecnica […] e il costo imputabile alle proposte migliorative; Id., 6 maggio 2019, n. 2909, che qualifica il computo metrico estimativo quale indispensabile supporto tecnico del progetto e strumento di valutazione della convenienza economica dellofferta, oltre che della sua attendibilità, [e che] costituisce requisito essenziale del progetto, pur concludendo che la mancata indicazione delle migliorie proposte nel suddetto computo metrico non dà luogo a indeterminatezza dellofferta).
In tale contesto, la ratio sottesa alla previsione è varia e multiforme: da un lato lacquisire conoscenza immediata del valore degli interventi – in specie migliorativi, rimessi cioè alla proposta del concorrente – con tutto ciò che ne consegue in ordine alla consapevolezza sul valore delle prestazioni, allassunzione dinformazioni utili a fini esecutivi, allacquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dellofferta; dallaltro il poter apprezzare preventivamente la serietà di questultima.
Né il fatto che manchi un apposito criterio valutativo incentrato sul detto computo metrico estimativo ha di per sé rilievo in senso opposto, atteso che comunque lelemento assume una rilevante portata trasversale nei termini suindicati, anche in considerazione della sua bivalente connotazione tecnico-economica.
Daltra parte, occorre considerare che si tratta invero dun documento espressamente previsto dalla normativa per lattività di progettazione (cfr., ad es., gli artt. 24, comma 2, lett. m), 32, comma 1, 33, comma 1, lett. g), 42, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010, tuttora applicabili ai sensi dellart. 216, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016; cfr. anche il terzo periodo di tale ultima disposizione, che richiama espressamente il computo metrico estimativo a fini progettuali) e che è qui richiesto in relazione alle migliorie proposte (per le quali manca, evidentemente, un documento progettuale di dettaglio a base di gara) sicché la stessa sua richiesta e inclusione fra la documentazione dofferta rientra nelle facoltà della stazione appaltante confluendo in specie in una previsione non irragionevole né sproporzionata, che si pone in sintonia col ruolo e il significato attribuito dalla legge al computo metrico estimativo (cfr., tra laltro, anche lart. 32, comma 14-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, in cui si prevede che «I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nellinvito, fanno parte integrante del contratto»).
Alla luce di ciò, il computo metrico estimativo può dunque ben considerarsi un elemento che, pur in presenza dun appalto a corpo, può rientrare ragionevolmente fra i documenti dofferta e farne parte, con le finalità e il significato sopra indicati.
………………
1.2.4. Allo stesso modo, non può essere ritenuta nulla per violazione del principio di tassatività delle cause desclusione di cui allart. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 una clausola – come, nel caso in esame, quella prevista dallart. 19.3.2 del disciplinare di gara – che richieda in un appalto a corpo lallegazione del computo metrico estimativo sotto pena di esclusione: una volta chiarito infatti che detto computo metrico rientra nella specie (legittimamente) fra i documenti dofferta, è altrettanto legittimo sanzionare con lesclusione la sua mancata allegazione, considerato del resto che – come già posto in risalto – si tratta dun documento espressamente previsto dalla normativa in relazione alla progettazione (cfr. retro, sub § 1.2.3), e lesclusione sancita a carico del concorrente inadempiente allobbligo di sua presentazione previsto dalla lex specialis si risolve semplicemente nel sanzionare in termini espulsivi la violazione dun comportamento doveroso, in sé conforme alla legge, discendente dalla configurazione dellofferta (anchessa legittima e non irragionevole) operata dalla lex specialis, esclusione la cui previsione è da ritenere perciò essa stessa non sproporzionata né irragionevole, e dunque valida (Cons. Stato, n. 1143 del 2018 e n. 1851 del 2018, citt., richiamate dallappellante, affermano la nullità della diversa clausola che sanzioni con lesclusione leventuale difformità fra lofferta economica e il contenuto del computo metrico; Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2875, invece, da un lato pone in risalto che lindicazione a pena desclusione del costo delle proposte migliorative non è prescritta dalla legge, donde limpossibile eterointegrazione per tale via della lex specialis, dallaltro afferma in via incidentale la nullità di uneventuale clausola desclusione correlata alla mancata indicazione dei costi delle varianti, pur risolvendo la doglianza nella specie sulla base dellinterpretazione in sé della lex specialis, ritenuta non contenere una siffatta clausola escludente).
Per le medesime ragioni, non è possibile ammettere il soccorso istruttorio in caso di omessa presentazione di tale computo metrico, proprio perché trattasi di un elemento integrante lofferta, e come tale non soccorribile ai sensi dellart. 89, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, pena la (inammissibile) integrazione postuma dei documenti dofferta.
Di qui linfondatezza delle doglianze.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/08/2021 di Roberto Donati

