Il Consiglio di Stato rigetta lappello della ricorrente e conferma integralmente la sentenza del Giudice di primo grado: della clausola sociale deve consentirsene unapplicazione elastica e non rigida per contemperare lobbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà dimpresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dellappalto (Consiglio di Stato, sez. V, 21.07.2021 n. 5483).
Secondo i Giudici, dunque, nella fattispecie in esame era nelle facoltà dellaggiudicatario apportare proprie modifiche e aggiustamenti (sia in merito al numero dei lavoratori da impiegare che alle ore e ai livelli professionali), allorganigramma che invero rappresentava esattamente lorganizzazione del servizio da parte del gestore uscente.
Autore: Redazione TuttoGare del 12/08/2021

